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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19924/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente, alle dipendenze della società dal settembre 2009 al febbraio 2015 con funzioni di direttore delle risorse umane di gruppo, deduceva di avere subito dal 2013 un progressivo isolamento e demansionamento, fino al licenziamento disciplinare intimato per giusta causa con effetto immediato nel febbraio 2015. Chiedeva: accertarsi l’illegittimità del recesso; condannarsi la società al pagamento dell’indennità supplementare e dell’indennità sostitutiva del preavviso; risarcirsi i danni lamentati come derivanti dall’asserita ingiuriosità del licenziamento e dal pregresso demansionamento (danno biologico, morale, alla professionalità, all’immagine professionale, da perdita di chances e alla vita di relazione); nonché il pagamento della retribuzione variabile per il 2014, sostenendo che non erano stati assegnati obiettivi annuali. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda relativa alla mancata indicazione degli obiettivi 2014, liquidando un importo inferiore a quello richiesto, e respinto le altre domande. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello, ritenendo fondata la giusta causa del licenziamento perché il dirigente, che aveva stipulato l’ultimo accordo con una società di consulenza, non aveva adeguatamente vigilato sull’acquisizione di informazioni riservate commerciali e sui contatti con clienti della società. In cassazione il ricorrente deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2104 c.c. e degli artt. 19 e 23 del CCNL dirigenti industria, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso giustificatezza del licenziamento del dirigente e giusta causa ex art. 2119 c.c.; inoltre lamentava che la sentenza di merito avesse trascurato una precedente decisione del Tribunale tra la società datrice e la consulente, da cui emergeva che il contratto del 30/06/2014 non era limitato alla sola ricollocazione di dipendenti, ma aveva un oggetto più ampio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: la violazione dell’accordo di riservatezza del 09/09/2013 da parte della consulente, non presidiata da adeguata vigilanza del dirigente e non segnalata al board, costituiva di per sé giusta causa, a prescindere dall’esatto oggetto del contratto del 30/06/2014. Inoltre il ricorso mirava a una rivalutazione del merito inammissibile in sede di legittimità e non censurava tutte le rationes della decisione d’appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale secondo cui una precedente sentenza tra la società e la consulente era irrilevante rispetto alla posizione del dirigente; soprattutto, ha rilevato che la decisione d’appello era sorretta anche da una ratio autonoma e decisiva, non impugnata: l’accordo di riservatezza del 09/09/2013 era stato violato dalla società di consulenza e il dirigente, titolare di obblighi di diligente vigilanza e controllo, non aveva impedito né segnalato la violazione. Poiché questa seconda ratio, da sola sufficiente a sostenere il rigetto delle domande, non era stata censurata, il ricorso era inammissibile per formazione del giudicato interno sulla ratio non contestata o comunque per carenza di interesse. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorrente aveva formalmente dedotto una violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con tutte le rationes decidendi e mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte richiama il vizio di motivazione nei ristretti limiti del nuovo art. 360, ma osserva che esso non era stato neppure prospettato dal ricorrente.

  • art. 2119 c.c.

    è richiamato come norma sulla giusta causa di licenziamento; la Corte afferma che l’omesso controllo sulla violazione dell’accordo di riservatezza integrava comunque giusta causa.

  • art. 2104 c.c.

    evoca gli obblighi di diligenza del prestatore, richiamati dal ricorrente per sostenere che il giudizio di merito avesse erroneamente valutato la sua condotta.

  • art. 19 CCNL dirigenti industria

    richiamato dal ricorrente a sostegno della distinzione tra giustificatezza e giusta causa del recesso del dirigente.

  • art. 23 CCNL dirigenti industria

    richiamato dal ricorrente insieme all’art. 19 CCNL per contestare la qualificazione del recesso.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sostenere la decisione, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto nei casi consentiti.
  • Nel licenziamento del dirigente, l’omessa vigilanza su una violazione di un accordo di riservatezza della quale il dirigente avrebbe dovuto avvedersi e che avrebbe dovuto segnalare all’organo societario può integrare giusta causa di recesso.
  • Per superare una ratio decidendi autonoma non basta contestare in modo generico la ricostruzione complessiva dei fatti: occorre una critica specifica e argomentata della singola statuizione decisiva.
  • La diversa qualificazione tra "giustificatezza" del licenziamento del dirigente e "giusta causa" ex art. 2119 c.c. non rileva se la decisione impugnata è comunque sorretta da una autonoma motivazione sufficiente a giustificare il recesso.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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