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Sentenza

Sentenza n. 6378/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva riconosciuto la Carta elettronica con accredito di 2.500 euro, liquidando però le spese del giudizio di primo grado in 400 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta meramente simbolica, non conforme al decoro professionale e considerevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, nonché dei principi e delle norme in materia di effettività della tutela giurisdizionale, richiamando gli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, l'art. 26 c.p.a., gli artt. 91, 95 e 96 c.p.c., l'art. 9 del d.l. n. 1/2012 e l'art. 2233 c.c. La parte ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione delle spese in misura pari almeno a 1.355 euro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello. Ha precisato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite e che, dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali non costituiscono minimi inderogabili. Essi devono tuttavia essere presi in considerazione e possono essere disattesi con adeguata motivazione, soprattutto quando lo scostamento sia apprezzabile e rilevante. L'unico limite legale è costituito dall'art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme simboliche e non consone al decoro della professione. Nel caso concreto, il TAR aveva motivato la riduzione a 400 euro soltanto con il carattere seriale della controversia, senza spiegare adeguatamente la quantificazione né la compensazione parziale. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente e lesiva dell'effettività della tutela giurisdizionale, anche perché la serialità del contenzioso non giustificava di per sé una riduzione, potendo anzi aggravare la responsabilità dell'amministrazione che insiste nel negare una posizione già riconosciuta in sede giudiziaria. In riforma della sentenza, le spese del primo grado sono state liquidate equitativamente in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La richiesta di 1.355 euro non è stata accolta integralmente. Le spese del grado d'appello sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    La disciplina delle spese del giudizio amministrativo deve essere applicata nel rispetto dei criteri di soccombenza e della necessità di una motivazione adeguata sulla loro liquidazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale parametro generale per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Costituisce l'unico limite legale alla discrezionalità nella liquidazione del compenso, vietando la determinazione di somme simboliche e non consone al decoro della professione.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e, conseguentemente, l'inderogabilità legale dei minimi tariffari.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    Prevede la determinazione mediante decreto ministeriale dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    I parametri ministeriali devono essere considerati dal giudice nella liquidazione delle spese, ma possono essere aumentati o diminuiti, purché gli scostamenti rilevanti siano motivati.

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Ha aggiornato i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Impongono il rispetto dell'effettività della tutela giurisdizionale; una liquidazione immotivatamente e manifestamente esigua delle spese può incidere su tale principio.

  • art. 47 CDFUE

    È richiamato quale fonte del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili, ma devono essere presi in considerazione dal giudice e possono essere disattesi soltanto con una motivazione adeguata, soprattutto quando lo scostamento sia apprezzabile e rilevante.
  • Il giudice può liquidare le spese processuali in misura diversa dai valori medi delle tabelle ministeriali, purché la determinazione sia coerente con le caratteristiche, la difficoltà, il valore e l'esito della controversia e renda comprensibili i criteri concretamente utilizzati.
  • L'art. 2233, comma 2, c.c. vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro della professione forense, costituendo il limite legale minimo alla discrezionalità giudiziale nella determinazione dei compensi.
  • La mera serialità delle controversie non giustifica, senza ulteriore motivazione, una drastica riduzione delle spese liquidate in favore della parte vittoriosa; in determinate circostanze, la reiterazione di condotte amministrative già riconosciute illegittime può deporre in senso contrario.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella presumibilmente necessaria a garantire il concreto ristoro dei costi di accesso alla giustizia, se priva di congrua motivazione, può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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