Sentenza del 17/05/2017 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - Serbatoi supplementari - Sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento doganale del carburante contenuto in serbatoi supplementari o maggiorati installati sul veicolo. Secondo l'art. 107 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il carburante è esente solo se contenuto nei serbatoi normali del veicolo; quello presente in serbatoi eccedenti tale nozione deve essere sottoposto a sdoganamento. Tuttavia, la nozione di serbatoio "normale" risultava incerta, anche perché i serbatoi erano tecnicamente supportati dal veicolo e i conducenti avevano già effettuato numerosi transiti in dogana, subendo controlli senza precedenti contestazioni.
La decisione
La pretesa relativa all'obbligo di sdoganamento del carburante è stata ritenuta fondata in linea di principio per il carburante contenuto in serbatoi supplementari o maggiorati. Tuttavia, in considerazione dell'incertezza interpretativa sulla nozione di serbatoio normale e della buona fede dei conducenti, non è stata riconosciuta una condotta dolosa o colposa. Di conseguenza, le sanzioni amministrative per l'illecito doganale non potevano essere applicate.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1186/2009, art. 107
Secondo l'art. 107 del reg. CE 1186/2009
L'esenzione doganale riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali dei veicoli; il carburante trasportato in serbatoi supplementari o maggiorati deve essere assoggettato a sdoganamento, anche quando tali serbatoi siano tecnicamente supportati dal veicolo.
Massime di principio
- Quando una norma doganale utilizza nozioni tecniche non chiaramente definite, l'obbligo sostanziale può comunque sussistere, ma l'applicazione della sanzione richiede la prova almeno della colpa o del dolo.
- L'incertezza normativa oggettiva può escludere la responsabilità amministrativa, soprattutto quando il soggetto abbia agito in buona fede e secondo un'interpretazione ragionevole della disciplina.
- I precedenti controlli doganali senza contestazioni non eliminano automaticamente l'obbligo di legge, ma possono costituire un elemento rilevante per dimostrare l'affidamento del contribuente e l'assenza di colpa.
- La conformità tecnica di un serbatoio al veicolo non implica necessariamente che esso sia un serbatoio normale ai fini doganali: occorre verificare la disciplina specifica e la funzione del serbatoio.
- In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra debenza del tributo o dell'obbligo di sdoganamento e applicabilità della sanzione: la prima può essere confermata mentre la seconda può essere esclusa per mancanza di elemento soggettivo.
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