Sentenza del 17/05/2017 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa contabilizzazione di ricavi per euro 170.706,00 nell'anno 2004, ritenendo che quattro unità immobiliari fossero state cedute a prezzi superiori rispetto a quelli indicati negli atti e nella contabilità. L'Ufficio aveva determinato i maggiori ricavi applicando il cosiddetto valore normale degli immobili. La società sosteneva invece che tale criterio non potesse costituire, da solo, prova dell'occultamento dei ricavi, anche alla luce della normativa comunitaria e della successiva eliminazione della presunzione rafforzata introdotta dal decreto Bersani-Visco.
La decisione
La Commissione ha ritenuto erronea la decisione della CTP, che aveva dichiarato illegittimo l'accertamento per il solo fatto che il valore normale non avesse più efficacia di presunzione rafforzata. Per le vendite anteriori al 4 luglio 2006, il valore normale poteva comunque essere utilizzato come presunzione semplice, purché valutato insieme ad altri elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, lo scostamento tra prezzi dichiarati, valori di mercato, prezzi praticati per immobili analoghi e costi di costruzione costituiva un quadro presuntivo idoneo per la maggior parte delle vendite. Tuttavia, per una specifica unità immobiliare, la società aveva dimostrato un margine di remunerazione e l'Ufficio non aveva adeguatamente provato l'applicabilità del valore normale di euro 1.200 al metro quadrato. L'appello è stato quindi accolto solo parzialmente: il valore della vendita contestata è stato rideterminato in euro 1.030 al metro quadrato per l'appartamento e in euro 305 al metro quadrato per l'autorimessa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare i ricavi anche sulla base di presunzioni semplici, purché il quadro indiziario sia sufficientemente grave, preciso e concordante.
Art. 35, D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006
La disposizione aveva attribuito al valore normale una presunzione rafforzata per le cessioni immobiliari successive al 4 luglio 2006. Per le operazioni anteriori, come quelle esaminate, il valore normale restava utilizzabile quale presunzione semplice.
Art. 1, comma 307, legge 296/2006
È richiamata quale base normativa del criterio di determinazione del valore normale degli immobili utilizzato dall'Ufficio.
Art. 1, comma 265, legge 244/2007
le presunzioni rafforzate ... si applicavano alle transazioni intervenute successivamente al 4 luglio 2006
La disposizione è stata considerata norma interpretativa, distinguendo tra operazioni successive al 4 luglio 2006, soggette alla presunzione rafforzata, e operazioni precedenti, soggette alla disciplina delle presunzioni semplici.
Legge 88/2009, legge comunitaria
criterio del valore effettivo
La normativa ha eliminato la presunzione rafforzata fondata sul valore normale, in coerenza con i principi dell'Unione europea e con il riferimento al corrispettivo effettivamente pattuito per le operazioni soggette a IVA.
Direttiva 2006/112/CE
corrispettivo contrattuale
La disciplina europea è stata richiamata per affermare che, ai fini IVA, la base imponibile deve normalmente corrispondere al corrispettivo effettivamente pattuito, salvo adeguata dimostrazione di un diverso importo.
Art. 1, comma 23-bis, D.L. 223/2006
ammontare del finanziamento concesso all'acquirente
La disposizione aveva previsto un ulteriore criterio per la determinazione del valore normale, collegandolo al finanziamento concesso all'acquirente.
Art. 53 della Costituzione
Il principio costituzionale impone che la pretesa tributaria si fondi su elementi concreti e non esclusivamente su elaborazioni statistiche astratte o su valori medi di mercato.
Cassazione, sentenza n. 20914/2014
il convincimento del giudice tributario ben può fondarsi su di una unica presunzione, purché grave e precisa
Una singola presunzione può essere sufficiente a sostenere l'accertamento se presenta elevata gravità e precisione; la concordanza assume rilievo soprattutto quando vengono utilizzati più elementi indiziari.
Massime di principio
- Il valore normale o il valore di mercato non dimostra automaticamente l'esistenza di ricavi occultati: per le operazioni anteriori al 4 luglio 2006 costituisce, di regola, una presunzione semplice.
- L'Amministrazione può fondare l'accertamento su un insieme di indizi, tra cui differenze rispetto ai valori di mercato, prezzi praticati per immobili analoghi, costi di costruzione e antieconomicità dell'operazione.
- Non è sempre necessario che gli indizi siano numerosi: anche un singolo elemento può essere sufficiente se è particolarmente grave e preciso, ma il giudice deve valutarlo concretamente e confrontarlo con le prove contrarie.
- La mera antieconomicità non può essere affermata in astratto: il contribuente può superare la presunzione dimostrando specifiche ragioni commerciali, transattive o personali che giustifichino un prezzo inferiore.
- Preliminari privi di data certa, autentica o altri requisiti di opponibilità possono non essere utilizzabili contro l'Amministrazione finanziaria per dimostrare che il prezzo era stato fissato anteriormente.
- Per contestare efficacemente un accertamento basato sul valore normale è utile produrre documentazione oggettiva sui costi, sulle condizioni dell'immobile, sulle ragioni della vendita e sui prezzi effettivamente praticabili.
- La decisione può portare a una rideterminazione parziale dei ricavi: l'accertamento non deve essere necessariamente confermato o annullato integralmente, potendo essere corretto solo per le operazioni non adeguatamente provate.
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