Sentenza del 17/05/2017 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Brescia
DOGANE - AGEVOLAZIONI - Diniego di rimborso - Circolazione degli automezzi per il trasporto pubblico Euro 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato confermato. La sentenza ha stabilito che, in materia di agevolazioni fiscali, non è possibile estendere analogicamente il beneficio a fattispecie non espressamente previste dalla legge. I veicoli Euro 2, anche se dotati di filtro antiparticolato, non possono quindi essere assimilati ai veicoli Euro 5; il trattamento agevolato spetta soltanto ai veicoli espressamente individuati dalla normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che gli automezzi Euro 2 muniti di filtro antiparticolato dovessero essere assimilati, ai fini dell'agevolazione prevista dal d.P.R. 277/2000, ai veicoli Euro 5, poiché il dispositivo riduce le emissioni inquinanti. L'Amministrazione ha invece ritenuto decisiva la categoria di omologazione del veicolo, escludendo che la presenza del filtro potesse modificare i requisiti legislativi per accedere al beneficio.
Norme richiamate
d.P.R. 27 marzo 2000, n. 277
La disciplina delle agevolazioni per il carburante individua specifiche categorie di veicoli ammesse al beneficio. Il riferimento alla classificazione normativa del veicolo non può essere sostituito da una valutazione tecnica fondata sulla presenza di dispositivi antiparticolato.
Principio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali
Le norme agevolative, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina fiscale ordinaria, non possono essere estese per analogia a casi non espressamente contemplati dal legislatore, nemmeno quando la situazione concreta appare equivalente sotto il profilo tecnico o ambientale.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale occorre rientrare esattamente nei requisiti e nelle categorie indicate dalla legge.
- Una caratteristica tecnica del bene, come l'installazione di un filtro antiparticolato, non consente di modificare la categoria normativa o di omologazione del veicolo.
- L'analogia non può essere utilizzata per estendere un beneficio fiscale a soggetti o beni non espressamente inclusi nella norma.
- In caso di dubbio, rilevano principalmente la classificazione giuridica e i requisiti formali previsti dalla disposizione agevolativa, non la mera equivalenza economica, tecnica o funzionale.
- Un'estensione del beneficio a categorie ulteriori può derivare soltanto da una modifica legislativa o da una previsione normativa espressa.
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