Sentenza del 17/05/2017 n. 281 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La comproprietà di altro immobile esclude la fruizione del beneficio "prima casa"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio ha contestato la spettanza del beneficio prima casa perché il contribuente era già comproprietario, insieme alla moglie, di altre abitazioni situate nello stesso Comune, in quote del 50% ciascuno, alcune delle quali acquistate beneficiando a loro volta dell’agevolazione. In origine l’Ufficio aveva inoltre ritenuto che il nuovo immobile fosse un’abitazione di lusso, per il superamento della superficie utile di 240 mq e per la presenza di una piscina. Il contribuente ha eccepito la violazione del contraddittorio preventivo, l’irrilevanza della comproprietà in regime di separazione dei beni e l’erroneità del calcolo della superficie.
La decisione
La Commissione ha respinto l’appello del contribuente e confermato la sentenza di primo grado, sebbene per una motivazione diversa. Ha ritenuto legittima la revoca del beneficio principalmente perché il contribuente, al momento dell’acquisto, era comproprietario al 50% con la moglie di due abitazioni idonee all’uso abitativo nello stesso Comune. La preclusione opera indipendentemente dal regime patrimoniale dei coniugi quando la comproprietà è significativa e consente di destinare gli immobili a esigenze abitative. È stato inoltre escluso, per i tributi non armonizzati e in assenza di una specifica previsione normativa, un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Le questioni relative alla superficie e alla piscina sono state ritenute non decisive. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, Nota II-bis, lett. b)
L’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
La comproprietà con il coniuge di un’abitazione idonea situata nello stesso Comune impedisce il beneficio prima casa, anche se il regime patrimoniale è la separazione dei beni, quando la quota è significativa e il bene è concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative.
Art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, Nota II-bis, lett. c)
La disposizione riguarda la precedente fruizione dell’agevolazione su altra abitazione e contribuisce a escludere un nuovo beneficio quando il contribuente abbia già acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Art. 2697 del Codice civile
In materia di agevolazioni fiscali, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto al beneficio, compresa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Art. 1102 del Codice civile
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
La mera possibilità di utilizzare un bene comune non dimostra necessariamente che esso sia destinabile ad abitazione esclusiva di uno dei comproprietari; tuttavia, una comproprietà rilevante, soprattutto su più immobili abitativi, può superare tale obiezione e rendere operativa la preclusione.
Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969
La norma individua, tra gli elementi rilevanti per la qualificazione di un’abitazione come di lusso, la superficie utile complessiva superiore a 240 mq, secondo i criteri applicabili ratione temporis. Nel caso concreto la questione non è stata ritenuta decisiva, poiché la revoca era già giustificata dalla comproprietà di altri immobili.
Art. 6 della legge n. 241/1990 e principio del contraddittorio endoprocedimentale, come interpretato da Cass. SS.UU. n. 24823/2015
Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo, salvo che una specifica disposizione lo preveda. Per i tributi armonizzati, l’eventuale invalidità richiede anche che il contribuente indichi concretamente le ragioni difensive che avrebbe fatto valere e che esse non siano meramente pretestuose.
Massime di principio
- La comproprietà con il coniuge di un’altra abitazione nello stesso Comune può impedire l’agevolazione prima casa anche in regime di separazione dei beni: non è decisivo il regime patrimoniale, ma la concreta consistenza della quota e l’idoneità abitativa dell’immobile.
- Una quota minima o meramente simbolica può, secondo la giurisprudenza, non essere sufficiente a escludere il beneficio se non consente un’utilizzazione abitativa effettiva; una quota del 50%, soprattutto relativa a più immobili, è invece normalmente considerata significativa.
- Il contribuente che invoca un’agevolazione fiscale deve dimostrare tutti i requisiti richiesti e fornire tempestivamente documentazione idonea, come titoli di proprietà, visure, planimetrie e perizie tecniche attendibili.
- La precedente fruizione dell’agevolazione prima casa su altri immobili può costituire un’ulteriore causa di esclusione, anche se gli immobili sono stati successivamente trasferiti o donati, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente.
- L’assenza di contraddittorio preventivo non determina automaticamente l’annullamento dell’atto per i tributi non armonizzati, se manca una specifica norma che imponga tale interlocuzione.
- Quando una causa autonoma di revoca del beneficio è già adeguatamente provata, il giudice può non esaminare ulteriori contestazioni, come la qualificazione dell’immobile come abitazione di lusso o il calcolo della superficie.
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