Sentenza del 17/05/2017 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - IVA - Rateizzazione di pagamento - Rata versata il giorno successivo alla scadenza - Errore dovuto a caso fortuito o forza maggiore - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decadenza dalla procedura di rateizzazione è stata ritenuta illegittima. Il pagamento effettuato il giorno successivo alla scadenza non ha comportato la perdita del beneficio, in quanto l'inadempimento è stato qualificato come di natura lievissima e giustificabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva versato una rata della dilazione di pagamento un giorno dopo la scadenza concordata. La controversia riguardava la possibilità di considerare tale ritardo, estremamente lieve, come causa di decadenza dalla rateizzazione. È stato ritenuto che l'inadempimento, proprio perché limitato a un solo giorno e riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, fosse scusabile e non idoneo a determinare la perdita dei benefici della procedura.
Norme richiamate
Art. 15 del D. Lgs. n. 159/2015
La disciplina della rateizzazione deve essere applicata tenendo conto della gravità concreta dell'inadempimento; un ritardo minimo, dovuto a caso fortuito o forza maggiore, può non determinare la decadenza dai benefici.
Cassazione n. 9176/2016
Il principio richiamato ammette una valutazione non meramente automatica della decadenza, valorizzando la scusabilità e la modestia del ritardo nel pagamento.
Massime di principio
- Nelle procedure di rateizzazione, un ritardo minimo nel pagamento non determina necessariamente la decadenza: occorre valutare la concreta gravità dell'inadempimento.
- Il versamento effettuato il giorno successivo alla scadenza può essere considerato scusabile quando dipende da caso fortuito o forza maggiore e non evidenzia una sostanziale inadempienza.
- La decadenza dai benefici fiscali non dovrebbe essere applicata in modo puramente automatico, senza considerare proporzionalità, buona fede e circostanze concrete del ritardo.
- Il contribuente deve comunque documentare tempestivamente il pagamento e le ragioni del ritardo, poiché la scusabilità deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili nel caso specifico.
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