Sentenza del 17/05/2017 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Ires - Avviso di accertamento - Studi di settore - Compilazione modello - Soggetto in condizione di inattività - Esclusione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'avviso di accertamento sostenendo che, trovandosi in una situazione di inattività e non avendo svolto normalmente la propria attività, non fosse obbligato a compilare e presentare il modello degli studi di settore. La questione riguardava, in particolare, l'obbligo di comunicare i dati rilevanti e di indicare nelle note aggiuntive di Gerico la causa concreta che aveva impedito il normale svolgimento dell'attività.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. Anche il soggetto inattivo deve compilare il modello degli studi di settore e indicare nelle note aggiuntive la motivazione dell'inattività. L'obbligo di comunicazione sussiste anche quando lo studio non è applicabile ai fini dell'accertamento, poiché i dati possono essere utilizzati per finalità statistiche e per individuare indicatori di anormalità economica, ricavi o compensi non dichiarati e rapporti di lavoro irregolari. L'omessa o incompleta comunicazione può quindi comportare le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
Norme richiamate
Art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997
La norma disciplina le sanzioni connesse all'omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore. L'obbligo dichiarativo non viene meno per il solo fatto che il contribuente sia inattivo o che lo studio non produca effetti accertativi diretti.
Art. 1, comma 19, della Legge n. 296/2006
La disposizione attribuisce rilevanza alla comunicazione dei dati degli studi di settore anche per finalità diverse dall'accertamento diretto, tra cui l'individuazione di indicatori di normalità economica e di possibili ricavi o compensi non dichiarati.
Massime di principio
- La condizione di inattività non esonera automaticamente il contribuente dalla compilazione del modello degli studi di settore: occorre presentarlo e spiegare puntualmente la causa dell'inattività nella sezione delle note aggiuntive.
- L'obbligo di comunicare i dati può sussistere anche quando lo studio di settore non è applicabile ai fini dell'accertamento, perché la comunicazione assolve anche funzioni statistiche e di controllo.
- In situazioni di attività irregolare, sospesa o impedita, è opportuno documentare la causa concreta dell'inattività e riportarla nella dichiarazione e nelle note di Gerico, evitando omissioni formali.
- L'omessa compilazione o comunicazione dei dati può generare sanzioni anche se il contribuente non è direttamente sottoposto ad accertamento mediante studi di settore.
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