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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Ires - Avviso di accertamento - Studi di settore - Compilazione modello - Soggetto in condizione di inattività - Esclusione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di accertamento sostenendo che, trovandosi in una situazione di inattività e non avendo svolto normalmente la propria attività, non fosse obbligato a compilare e presentare il modello degli studi di settore. La questione riguardava, in particolare, l'obbligo di comunicare i dati rilevanti e di indicare nelle note aggiuntive di Gerico la causa concreta che aveva impedito il normale svolgimento dell'attività.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. Anche il soggetto inattivo deve compilare il modello degli studi di settore e indicare nelle note aggiuntive la motivazione dell'inattività. L'obbligo di comunicazione sussiste anche quando lo studio non è applicabile ai fini dell'accertamento, poiché i dati possono essere utilizzati per finalità statistiche e per individuare indicatori di anormalità economica, ricavi o compensi non dichiarati e rapporti di lavoro irregolari. L'omessa o incompleta comunicazione può quindi comportare le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997

    La norma disciplina le sanzioni connesse all'omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore. L'obbligo dichiarativo non viene meno per il solo fatto che il contribuente sia inattivo o che lo studio non produca effetti accertativi diretti.

  • Art. 1, comma 19, della Legge n. 296/2006

    La disposizione attribuisce rilevanza alla comunicazione dei dati degli studi di settore anche per finalità diverse dall'accertamento diretto, tra cui l'individuazione di indicatori di normalità economica e di possibili ricavi o compensi non dichiarati.

Massime di principio

  • La condizione di inattività non esonera automaticamente il contribuente dalla compilazione del modello degli studi di settore: occorre presentarlo e spiegare puntualmente la causa dell'inattività nella sezione delle note aggiuntive.
  • L'obbligo di comunicare i dati può sussistere anche quando lo studio di settore non è applicabile ai fini dell'accertamento, perché la comunicazione assolve anche funzioni statistiche e di controllo.
  • In situazioni di attività irregolare, sospesa o impedita, è opportuno documentare la causa concreta dell'inattività e riportarla nella dichiarazione e nelle note di Gerico, evitando omissioni formali.
  • L'omessa compilazione o comunicazione dei dati può generare sanzioni anche se il contribuente non è direttamente sottoposto ad accertamento mediante studi di settore.

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