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Sentenza

Sentenza n. 1247/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: deliberazione del Commissario ad acta che aveva liquidato il credito e gli interessi alla data del 16 febbraio 2026, senza computare gli interessi maturati tra la liquidazione e l’effettivo pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già vittoriosa in un precedente giudizio di ottemperanza relativo al decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza del 25 giugno 2021, contestava la deliberazione del Commissario ad acta sostenendo che gli interessi moratori, riconosciuti dal titolo fino all’effettivo soddisfo, avrebbero dovuto essere calcolati anche per il periodo successivo alla liquidazione e fino all’integrale pagamento. Deduceva inoltre che, applicando l’art. 1194 c.c., i pagamenti dovessero essere imputati anzitutto agli interessi maturati e poi al capitale, con conseguente residuo credito. La deliberazione era ritenuta nulla per violazione del giudicato e difetto di motivazione. Il Commissario ad acta sosteneva invece che la liquidazione dovesse necessariamente precedere il pagamento e che lo scarto temporale fosse fisiologico.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo nei limiti indicati in motivazione. Ha escluso la violazione del giudicato da parte del Commissario ad acta, ritenendo corretta la liquidazione degli interessi alla data di adozione della deliberazione, poiché la normativa contabile degli enti del Servizio sanitario distingue la fase della liquidazione da quella del pagamento. Tuttavia, ha rilevato che gli interessi moratori continuano a decorrere durante il periodo intercorrente tra liquidazione ed effettivo pagamento. Sebbene un breve intervallo sia fisiologico e non possa essere sempre fatto valere dal creditore in contrasto con la buona fede, nel caso concreto il ritardo di 31 giorni eccedeva il termine considerato congruo dall’art. 4, comma 2, d.lgs. 231/2002 per il pagamento delle transazioni commerciali della pubblica amministrazione. Pertanto, il creditore poteva pretendere gli interessi maturati in tale periodo. I pagamenti dovevano essere imputati prima agli interessi e poi al capitale, sicché il debito non risultava estinto. Il Commissario ad acta è stato invitato a curare l’adozione di un nuovo decreto di liquidazione e il pagamento delle ulteriori somme entro un breve e congruo termine. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1218 e 1224, comma 1, c.c.

    L’inadempimento colposo dell’amministrazione obbligata può comportare la corresponsione degli interessi moratori anche quando non sia stato ancora emesso il relativo titolo di spesa; le procedure di contabilità pubblica non derogano ai principi civilistici sull’inadempimento e sulla mora.

  • art. 1194 c.c.

    I pagamenti parziali sono imputati prima agli interessi maturati e poi al capitale, con la conseguenza che il debito può residuare se gli interessi maturati non sono stati integralmente soddisfatti.

  • artt. 57 e 58 d.lgs. 118/2011

    La liquidazione «costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto»; il pagamento è «ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l’emissione di mandati di pagamento».

    Per gli enti del Servizio sanitario la liquidazione e il pagamento sono fasi distinte. Il Commissario ad acta deve liquidare il credito determinando gli interessi alla data della deliberazione, ma ciò non impedisce che ulteriori interessi maturino se il pagamento viene eseguito tardivamente.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 231/2002

    Il termine previsto per il completamento del pagamento da parte delle amministrazioni nelle transazioni commerciali costituisce parametro per valutare la congruità dell’intervallo tra liquidazione ed effettivo pagamento; il superamento significativo di tale termine può rendere dovuti gli interessi moratori maturati nel periodo.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    Il tasso degli interessi moratori applicabile al credito commerciale è quello previsto dalla disciplina speciale, nei limiti in cui gli interessi continuino a maturare fino all’effettivo soddisfacimento.

Massime di principio

  • La distinzione contabile tra liquidazione e pagamento delle obbligazioni dell’amministrazione non esclude la responsabilità per il ritardo nel pagamento né interrompe, di per sé, la maturazione degli interessi moratori riconosciuti dal titolo esecutivo fino all’effettivo soddisfacimento.
  • Il Commissario ad acta, nell’eseguire un giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma, può determinare l’importo degli interessi alla data della liquidazione, ma deve considerare gli ulteriori interessi maturati qualora il pagamento non venga completato entro un termine breve e congruo.
  • Un intervallo breve tra liquidazione e pagamento può essere fisiologico; tuttavia, quando il ritardo supera significativamente il termine previsto per il pagamento delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni, la pretesa del creditore agli interessi maturati nel periodo non contrasta con la buona fede.
  • In presenza di pagamenti parziali, le somme devono essere imputate prima agli interessi maturati e poi al capitale; pertanto, il debito non può ritenersi estinto se i pagamenti non coprono integralmente gli interessi dovuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoTariffe e rapporti con gli utenti
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PATermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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