Cassazione Penale, Ordinanza n. 07029/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto fuori termine. Conseguentemente applica le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 giugno 2024. La Corte di cassazione, tuttavia, non esamina censure di merito perché rileva d'ufficio che l'impugnazione è stata depositata il 2 dicembre 2024 oltre il termine ultimo ritenuto applicabile, individuato nel 18 novembre 2024. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per tardività, avendo la Corte computato il termine a partire dal deposito della motivazione della sentenza impugnata (19 settembre 2024), con l'ulteriore periodo di 45 giorni considerato anche ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
Richiamato per il computo del termine di impugnazione, considerato nel calcolo del periodo utile per proporre ricorso.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso senza ulteriori adempimenti decisori.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile e la tardività può essere rilevata d'ufficio dalla Corte.
- Nel calcolo del termine per impugnare occorre verificare la data di deposito della motivazione della sentenza impugnata e applicare il regime temporale previsto dal codice di rito, inclusa l'eventuale estensione richiamata dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
- Quando l'inammissibilità è dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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