Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07029/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto fuori termine. Conseguentemente applica le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 giugno 2024. La Corte di cassazione, tuttavia, non esamina censure di merito perché rileva d'ufficio che l'impugnazione è stata depositata il 2 dicembre 2024 oltre il termine ultimo ritenuto applicabile, individuato nel 18 novembre 2024. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per tardività, avendo la Corte computato il termine a partire dal deposito della motivazione della sentenza impugnata (19 settembre 2024), con l'ulteriore periodo di 45 giorni considerato anche ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiamato per il computo del termine di impugnazione, considerato nel calcolo del periodo utile per proporre ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso senza ulteriori adempimenti decisori.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile e la tardività può essere rilevata d'ufficio dalla Corte.
  • Nel calcolo del termine per impugnare occorre verificare la data di deposito della motivazione della sentenza impugnata e applicare il regime temporale previsto dal codice di rito, inclusa l'eventuale estensione richiamata dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
  • Quando l'inammissibilità è dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.