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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33583/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, amministratore unico della società fallita dal 7 luglio 2014 alla dichiarazione di fallimento del 5 aprile 2018, era stato ritenuto responsabile di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e dissipazione, bancarotta preferenziale, omesso versamento di ritenute e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritti alcuni reati tributari, rideterminando la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione, le pene accessorie e la confisca, e confermando nel resto la condanna. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità, sostenendo che essa fosse stata desunta dalla sola qualità di amministratore di diritto, senza prova della consapevolezza delle operazioni e del contributo causale, e lamentando l'indebita equiparazione tra amministratore di diritto e amministratore di fatto. Con il secondo motivo ha denunciato travisamento della prova, motivazione apparente e omessa valutazione di documenti relativi a rateizzazioni, definizioni agevolate e regolarità contributiva attestata dai DURC, quali elementi incompatibili con la consapevole prosecuzione di una politica di inadempimento. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa risposta ai motivi di appello e la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. Con il quarto motivo ha contestato la sussistenza del dolo nei reati tributari, sostenendo che gli omessi versamenti dipendessero dalla crisi di liquidità e che le iniziative di rateizzazione dimostrassero la volontà di adempiere. Con il quinto motivo ha censurato la determinazione della pena, il bilanciamento delle circostanze, le pene accessorie, la confisca e le statuizioni civili, deducendo l'assenza di una rivalutazione complessiva dopo la declaratoria di prescrizione di alcuni reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la presenza di amministratori di fatto non esclude l'effettività dei poteri dell'amministratore di diritto e che quest'ultimo risponde dei fatti distrattivi quando ne abbia consapevolezza diretta o eventuale. Nel caso concreto, la responsabilità era stata motivata sulla base del ruolo gestorio e professionale dell'imputato, della sua conoscenza della situazione contabile e fiscale, della partecipazione o mancata opposizione a operazioni illecite e della consapevolezza della crisi finanziaria. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché generici, privi di autosufficienza o diretti a una rivalutazione del fatto, comunque non risultando travisamenti decisivi né omissioni motivazionali. Il quarto motivo è stato rigettato: per l'omesso versamento di ritenute è sufficiente il dolo generico, mentre la crisi di liquidità non esclude la responsabilità se non viene dimostrata come imprevedibile, non imputabile e assolutamente impeditiva dell'adempimento; le prassi sistematiche di autofinanziamento mediante omissioni fiscali e contributive sono incompatibili con tale esimente. Il quinto motivo è stato rigettato o dichiarato inammissibile nelle singole articolazioni: la pena era stata motivata in modo sufficiente, risultava inferiore alla media edittale e gli aumenti per i reati satellite erano contenuti; la provvisionale, riferita ai soli reati di bancarotta, non doveva essere ridotta per la prescrizione dei reati tributari ed era comunque non impugnabile per cassazione nella sua natura provvisoria. La Corte ha inoltre escluso l'intervenuta prescrizione dei reati residui, considerando le aggravanti, i termini applicabili e i periodi di sospensione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La responsabilità concorsuale richiede un contributo causalmente rilevante e la consapevolezza della partecipazione al reato; la mera posizione formale non è sufficiente.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    La posizione di garanzia non può trasformarsi in una responsabilità oggettiva o di posizione.

  • art. 216 l. fall.

    Disciplina i reati di bancarotta fraudolenta, inclusi i fatti di distrazione, dissipazione e bancarotta preferenziale.

  • art. 219, comma 1, l. fall.

    L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità incide sul termine di prescrizione dei reati di bancarotta.

  • art. 223 l. fall.

    Rileva ai fini della responsabilità degli amministratori per i reati fallimentari commessi nell'ambito della gestione societaria.

  • art. 2639 c.c.

    La qualifica di amministratore di fatto può coesistere con l'esercizio dei poteri da parte dell'amministratore di diritto e non richiede l'esclusività dell'attività gestoria.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Prevede il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    L'omesso versamento di ritenute è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute.

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Disciplina l'omesso versamento dell'IVA; nel caso concreto il relativo reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.

  • art. 12 d.lgs. 74/2000

    Prevede pene accessorie applicabili ai reati tributari contestati.

  • art. 45 c.p.

    La crisi di liquidità può rilevare solo se integra una forza maggiore dovuta a impossibilità assoluta, imprevedibile e non imputabile di adempiere.

  • art. 51 c.p.

    La scelta di destinare le risorse disponibili ad altre esigenze dell'impresa non scrimina l'omesso versamento di obblighi previdenziali o tributari.

  • art. 81 c.p.

    Rileva per la determinazione degli aumenti relativi ai reati satellite nell'ambito della continuazione.

  • art. 133 c.p.

    Quando la pena è prossima al minimo edittale, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo ai criteri legali o formule sintetiche di adeguatezza.

  • art. 157 c.p.

    Disciplina il termine ordinario di prescrizione, determinato nel caso concreto anche in relazione alle aggravanti.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione della prescrizione applicabile dipende dalla data di consumazione del reato e dalle cause di sospensione verificatesi.

  • art. 160 c.p.

    Disciplina l'interruzione della prescrizione e concorre alla determinazione del termine massimo applicabile.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    Determina gli effetti dell'interruzione della prescrizione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000

    Stabilisce, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, il termine massimo di prescrizione di dieci anni.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione della prova deve essere sorretta da motivazione logica e coerente; nel caso concreto le risultanze sono state ritenute convergenti.

  • art. 546 c.p.p.

    Impone la motivazione della sentenza sui punti decisivi; la Corte ha ritenuto tale obbligo rispettato.

  • art. 581 c.p.p.

    L'impugnazione deve indicare specificamente i capi e i punti censurati, le prove rilevanti e le ragioni della doglianza.

  • art. 597 c.p.p.

    Delimita l'effetto devolutivo dell'appello; non sono state ravvisate omissioni decisive rispetto ai motivi devoluti.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di esporre le ragioni della decisione nei limiti strettamente necessari.

  • art. 111 Cost.

    Rileva in relazione all'obbligo di motivazione e al giusto processo; le censure sono state ritenute generiche o infondate.

  • art. 27 Cost.

    Esclude forme di responsabilità penale oggettiva; il principio è stato ritenuto rispettato perché la condanna si fondava sulla consapevolezza e sul contributo dell'imputato.

Massime di principio

  • L'amministratore di diritto non risponde automaticamente dei fatti distrattivi commessi dall'amministratore di fatto in ragione della sola qualifica formale; è necessaria la prova di una consapevolezza diretta o eventuale e di un contributo al reato. Tuttavia, la presenza di un amministratore di fatto non rende l'amministratore di diritto una semplice testa di legno: i due ruoli possono coesistere, anche con ripartizione delle competenze, e l'amministratore formale si presume dotato dei poteri gestori propri della carica fino a specifica allegazione contraria.
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico, anche eventuale; la consapevolezza può riguardare genericamente le attività illecite della società e non deve necessariamente estendersi a ogni singola operazione, purché il giudice motivi logicamente sul collegamento tra il ruolo dell'imputato, le informazioni disponibili e il contributo prestato.
  • L'inserimento organico dell'amministratore nella gestione societaria, la competenza professionale in materia contabile e fiscale, la disponibilità di informazioni sulla situazione economica e la partecipazione o mancata opposizione a operazioni pregiudizievoli possono costituire elementi convergenti per provare la consapevolezza del dissesto e il dolo dei reati fallimentari.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di travisamento della prova o di omessa valutazione di motivi di appello richiede l'indicazione specifica del contenuto della prova o del motivo asseritamente trascurato, della sua decisività e della concreta difformità rispetto alla motivazione; deduzioni generiche o prive di autosufficienza sono inammissibili.
  • Per il delitto di omesso versamento di ritenute è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare all'erario le somme trattenute; non è richiesto lo scopo specifico di evadere le imposte.
  • La crisi di liquidità non esclude il dolo né integra forza maggiore per l'omesso versamento delle ritenute se non viene dimostrata come imprevedibile, non imputabile e assolutamente impeditiva dell'adempimento, anche mediante la prova dell'impossibilità di fronteggiarla con misure concretamente adeguate.
  • Il ricorso sistematico e reiterato all'omissione di pagamenti fiscali e contributivi quale forma di autofinanziamento aziendale costituisce una scelta di politica finanziaria incompatibile, di regola, con la deduzione di una crisi imprevedibile e con l'esclusione del dolo.
  • La determinazione della pena prossima al minimo edittale può essere motivata anche mediante il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. o formule sintetiche di adeguatezza, purché la motivazione non sia illogica e gli aumenti per i reati satellite risultino contenuti e verificabili.
  • La declaratoria di prescrizione di alcuni reati non impone una rivalutazione complessiva della pena quando il titolo posto a base del trattamento sanzionatorio resta invariato e la Corte territoriale ha escluso le componenti riferibili ai reati estinti con motivazione adeguata.
  • La provvisionale assegnata alla parte civile in presenza di condanna generica al risarcimento non è impugnabile per cassazione, poiché ha natura provvisoria ed è destinata a essere assorbita dalla liquidazione definitiva del danno in sede competente.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoBancarotta fraudolentaOmesso versamentoDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiParte generaleReati tributariReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta preferenziale
IstitutiConcorso di personeDolo eventualePrescrizione del reatoOnere della prova

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