Cassazione Civile, Ordinanza n. 10333/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia trae origine dall'occupazione, negli anni settanta, di alcuni terreni privati da parte di un ente locale per la costruzione di un carcere mandamentale. I proprietari avevano agito per ottenere la retrocessione dei beni ai sensi della normativa sulla espropriazione per pubblica utilità, il pagamento dell'indennità di occupazione e il risarcimento dei danni. In primo grado era stata disposta la restituzione di una parte dei terreni previo pagamento del prezzo, mentre per un'altra porzione, ritenuta irreversibilmente trasformata, erano state respinte le domande restitutorie e risarcitorie. La corte d'appello, con sentenza non definitiva, aveva invece riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la perdita della porzione trasformata e per la mancata fruttificazione del bene, rimettendo la causa per la quantificazione; con sentenza definitiva aveva liquidato il danno sul valore venale del terreno, oltre al danno da mancata fruttificazione. In cassazione il comune ha dedotto tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che gli attori avevano chiesto la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che la controversia, attinendo a un comportamento originariamente legittimo divenuto illecito solo per fatti successivi, spettasse al giudice amministrativo; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la domanda subordinata di risarcimento per mancata fruttificazione del bene sarebbe stata accolta senza prova; 3) omesso esame di fatti decisivi in relazione alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio, sia sulla natura agricola del terreno sia sulla stima di aree considerate edificabili di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sulla giurisdizione si era formato giudicato interno; la questione era già stata trattata in un precedente giudizio di legittimità relativo alla sentenza non definitiva e le Sezioni Unite avevano respinto il motivo, affermando che la giurisdizione del giudice ordinario era coperta da giudicato interno non essendo stata proposta impugnazione incidentale. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché riproponeva una censura già esaminata e ritenuta inammissibile nel precedente ricorso contro la sentenza non definitiva, e comunque mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità e difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto i passaggi rilevanti della consulenza tecnica d'ufficio né le specifiche critiche svolte nei gradi di merito. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 63 l. 2359/1865
richiamato come base della domanda di retrocessione dei terreni dopo la scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità.
art. 360 n. 1 c.p.c.
invocato per il motivo di ricorso sul difetto di giurisdizione.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la decisione che avrebbe valorizzato una domanda/prova non adeguatamente dimostrata; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente volta a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
invocato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità per genericità e perché la doglianza non rispettava i limiti del controllo di legittimità.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che la riforma o cassazione della sentenza non definitiva travolge le pronunce della sentenza definitiva dipendenti da essa.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Se una questione di giurisdizione è stata già definita con giudicato interno o con decisione di legittimità su sentenza non definitiva, la sua reiterazione contro la sentenza definitiva è inammissibile per difetto di interesse o perché coperta da giudicato.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste della violazione di legge; la censura è inammissibile se si limita a contestare la lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto decisivo asseritamente omesso e trascrivere gli elementi essenziali degli atti o della consulenza tecnica su cui fonda la doglianza.
- La parte che contesta una consulenza tecnica d'ufficio deve riportare in ricorso i passaggi rilevanti dell'elaborato e le specifiche critiche svolte nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per genericità.
- Quando la sentenza definitiva dipende logicamente e giuridicamente da una sentenza non definitiva riformata o cassata, le statuizioni successive vengono travolte ai sensi dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.
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