Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2388/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202515809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 24 settembre 2025 con cui la Prefettura di Roma aveva respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il rigetto amministrativo si fondava su due ragioni ostative: la mancata dimostrazione della presenza ininterrotta del lavoratore sul territorio nazionale anteriormente all'8 marzo 2020 e la mancata prova del requisito alloggiativo previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. A sostegno della presenza in Italia, il ricorrente aveva prodotto due certificati medici, datati 27 dicembre 2019 e 27 luglio 2020, rilasciati da un medico privato. Quanto al requisito alloggiativo, aveva prodotto una comunicazione di cessione di fabbricato del 12 novembre 2024, senza allegare il titolo in forza del quale il cedente disponeva legittimamente dell'immobile. Il ricorrente aveva richiamato anche un precedente cautelare del TAR Emilia-Romagna, ma il giudice ha rilevato che in quel caso la presenza era stata provata mediante certificazione di una struttura ospedaliera pubblica.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. I certificati medici prodotti non rispettano il requisito previsto dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, che richiede documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; tale requisito è stato ribadito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2020. Il precedente del TAR Emilia-Romagna non è pertinente, perché riguardava documentazione proveniente da una struttura ospedaliera pubblica. Anche la prova del requisito alloggiativo è risultata insufficiente, essendo stata depositata soltanto la comunicazione di cessione di fabbricato, senza il titolo legittimante la disponibilità dell'immobile da parte del cedente. Non ravvisando vizi manifesti tali da giustificare la sospensione del decreto, il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata inoltre liquidata in favore del difensore la somma di euro 1.417,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per gli onorari della fase cautelare, con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici

    La presenza del lavoratore sul territorio nazionale anteriormente all'8 marzo 2020 deve essere comprovata mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; certificati rilasciati da un medico privato non soddisfano tale requisito.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Il requisito alloggiativo deve essere adeguatamente provato; la mera comunicazione di cessione di fabbricato, priva dell'allegazione del titolo legittimante la disponibilità dell'immobile da parte del cedente, è stata ritenuta insufficiente.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata verificando, in sede di cognizione sommaria, l'esistenza di vizi tali da giustificare la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Gli onorari spettanti al difensore per la fase cautelare sono stati liquidati con riduzione del 50 per cento.

Massime di principio

  • Ai fini dell'emersione dal lavoro irregolare prevista dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, la presenza del lavoratore sul territorio nazionale anteriormente alla data richiesta dalla legge deve essere comprovata mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; la documentazione rilasciata da soggetti privati non è sufficiente.
  • Il richiamo a un precedente cautelare non è idoneo a dimostrare l'illegittimità del diniego quando la fattispecie concreta differisce quanto alla natura della documentazione prodotta, in particolare se il precedente riguardava attestazioni provenienti da una struttura pubblica.
  • La comunicazione di cessione di fabbricato, isolatamente considerata e non accompagnata dal titolo che legittima il cedente a disporre dell'immobile, non dimostra necessariamente il possesso del requisito alloggiativo richiesto per la regolarizzazione del rapporto di lavoro.
  • In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando, sulla base di una delibazione sommaria, le ragioni ostative individuate dall'amministrazione risultino coerenti con i requisiti documentali previsti dalla normativa e non emergano vizi manifesti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.