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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25542/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte della Camera di Commercio, dell'istanza di voltura di una licenza di panificazione intestata a un terzo, voltura che il privato aveva richiesto dopo aver stipulato un preliminare di acquisto dell'azienda e poi un contratto di affitto d'azienda, in vista dello svolgimento dell'attività commerciale. Il privato sosteneva che l'autorizzazione sanitaria necessaria fosse stata prodotta e che il diniego gli avesse arrecato danni risarcibili. La vicenda era già stata oggetto di giudizio amministrativo, conclusosi con rigetto del ricorso e conferma in appello, con formazione del giudicato. Nel successivo giudizio civile il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e aveva incidentalmente ritenuto fondata l'eccezione di giudicato. In cassazione il ricorrente ha dedotto il reperimento successivo dell'autorizzazione sanitaria e ha chiesto l'annullamento della sentenza, il riconoscimento dell'inesistenza del ne bis in idem, la riforma della declaratoria di difetto di giurisdizione e la rimessione della causa al giudice amministrativo, oltre al risarcimento dei danni. La Corte ha però rilevato che il ricorso non indicava compiutamente i motivi di censura, non specificava le norme asseritamente violate, non era autosufficiente e, soprattutto, non poteva essere utilizzato per rimettere in discussione la giurisdizione senza previo regolamento di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato la violazione degli artt. 360, comma 2, e 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per mancanza dell'indicazione dei motivi, assenza delle norme di legge asseritamente violate, carenza di esposizione sommaria dei fatti e difetto di specificità e autosufficienza del ricorso. Ha inoltre osservato che, ove il soggetto che ha adito un giudice abbia poi dubbi sulla giurisdizione, il rimedio corretto è il regolamento preventivo di giurisdizione, non il ricorso per cassazione proposto in via ordinaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 2, c.p.c.

    richiamato come parametro di inammissibilità del ricorso per cassazione privo dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di impugnazione correttamente esposti

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    interpretato nel senso che il ricorso deve contenere esposizione sommaria dei fatti e specifica indicazione dei motivi, pena l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e chiarezza

  • art. 7 d.lgs. n. 104/2010

    richiamato dalla resistente a sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario

  • art. 30, comma 1, d.lgs. n. 104/2010

    richiamato dalla resistente a sostegno della giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria collegata all'atto amministrativo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere in modo chiaro e specifico i motivi di censura, con l'indicazione delle norme violate e una sufficiente esposizione dei fatti; la loro mancanza comporta inammissibilità.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso impone che la vicenda processuale sia ricostruibile dal solo atto di impugnazione, senza necessità di integrare con altri atti processuali.
  • Quando la parte che ha adito un giudice dubita della giurisdizione, il rimedio corretto è il regolamento preventivo di giurisdizione, non il ricorso per cassazione ordinario volto a rimettere in discussione il riparto di giurisdizione.
  • La preclusione derivante da un giudicato amministrativo non può essere superata mediante un ricorso privo di specifiche doglianze e privo del corretto mezzo processuale per contestare la giurisdizione.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
  • Una domanda risarcitoria collegata al diniego di un provvedimento amministrativo va valutata tenendo conto del riparto di giurisdizione e degli eventuali effetti preclusivi del giudicato già formatosi nella sede amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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