Cassazione Penale, Sentenza n. 50760/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Il ricorrente ha censurato la valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto la condotta non occasionale richiamando una 'pluralità di atti', mentre la difesa sosteneva che si era trattato di una unica produzione documentale contestuale e finalizzata a un unico fine. Inoltre è stato dedotto, come motivo autonomo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, con argomentazione che il termine massimo prescrizionale era già decorso anche computando i periodi di sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati ascritti al ricorrente sono estinti per prescrizione. La Corte ha ritenuto non manifesta l'infondatezza del primo motivo (sulla valutazione della non occasionalità ai fini dell'art. 131-bis) ma, soprattutto, ha accertato il compiuto decorso del termine massimo prescrizionale e ha seguito l'indirizzo secondo cui l'estinzione per prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis; pertanto ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte territoriale, pur avendo rilevato elementi favorevoli (collaborazione del CEPPODOMO e pagamento integrale delle somme), aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis in ragione della pluralità degli atti valutata come indicativa di carattere non occasionale della condotta.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (introduce requisito della lieve offensività e la non occasionalità/assenza di abitualità)
La Corte territoriale ha valutato che la pluralità degli atti indicava una condotta non occasionale, escludendo l'applicabilità dell'art. 131-bis; la Cassazione ha rilevato che tale valutazione non era manifestamente infondata ma ha comunque disposto l'annullamento per prescrizione. È altresì richiamato il principio che la successiva condotta collaborativa e il pagamento integrale sono elementi rilevanti nella valutazione dell'art. 131-bis.
art. 483 cod. pen.
falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Norma sostanziale che definisce il reato ascritto al ricorrente; la contestazione originaria si riferiva a falsità documentale posta tramite produzione documentale all'Agenzia delle Entrate.
art. 76 D.P.R. n. 445/2000
sanzioni per dichiarazioni mendaci in atti amministrativi
Richiamata in relazione alla falsità di documenti o dichiarazioni amministrative, collegata al reato penale contestato.
art. 11 d.l. n. 201/2011
richiamata nel capo di imputazione come norma collegata/contestuale
Norma normativa richiamata nella titolazione del reato; utilizzata per inquadrare il fatto nel quadro normativo applicabile.
precedente giurisprudenziale (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso)
massima secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità ex art. 131-bis perché rappresenta un esito più favorevole per l'imputato
La Cassazione ha applicato questo principio per disporre l'annullamento senza rinvio per prescrizione anche se era stata prospettata l'esclusione di punibilità ai sensi dell'art. 131-bis.
Massime di principio
- La valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis richiede un esame complessivo della lieve offensività del fatto e della non occasionalità della condotta: la 'pluralità di atti' può essere indice di non occasionalità, ma va valutata nel contesto (contiguità spazio-temporale, unico fine, unica produzione documentale).
- La condotta successiva all'illecito (collaborazione con gli inquirenti, pagamento integrale dei danni/oneri) è un elemento rilevante e può favorire l'applicazione dell'art. 131-bis; va documentata e valorizzata in sede processuale.
- Se sono proposti contemporaneamente motivi relativi all'applicabilità dell'art. 131-bis e alla prescrizione, la Suprema Corte può preferire il risultato più favorevole per l'imputato: l'estinzione del reato per prescrizione è considerata più favorevole rispetto alla mera esclusione della punibilità e pertanto prevale.
- Nel valutare la prescrizione occorre verificare con attenzione il decorso del termine massimo, considerando i periodi di sospensione e ogni interruzione; la difesa deve documentare e calcolare il termine per sollevare tempestivamente la questione.
- Per casi di presunta pluralità di atti collegati, è strategico dimostrare la contestualità e l'unicità della condotta (es. produzione documentale unitaria, finalità unica) per contrastare la tesi della non occasionalità.
- Quando si cerca l'esclusione di punibilità ex art. 131-bis, è utile fornire prova della non abitualità e della ridotta offensività, nonché degli interventi riparatori successivi (restituzioni, risarcimenti, collaborazione), perché tali elementi sono esaminati nel bilanciamento della non punibilità.
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