Cassazione Penale, Sentenza n. 44938/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che disponeva la consegna del ricorrente alla Romania in esecuzione di due mandati di arresto europei: il primo (1/7/2024) relativo a sentenza del Tribunale di Bucarest del 7/3/2024, irrevocabile il 27/5/2024, condanna a 1 anno e 9 mesi per detenzione di stupefacenti (fatti del 6/11/2021 e 17/2/2023); il secondo (16/7/2024) relativo a sentenza del Tribunale di Bucarest del 20/12/2023, irrevocabile il 27/5/2023, condanna a 3 anni e 8 mesi per guida con patente sospesa e sotto effetto di stupefacenti, omissione di soccorso e lesioni (fatti del 7/4/2021 e 17/2/2023). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 18-bis, comma 2, L. n.69/2005, sostenendo il proprio radicamento in Italia (residenza continuativa e legami familiari) e producendo documenti — contratti di lavoro e locazione, certificati di residenza, buste paga, estratto INPS, documentazione catastale — nonché una denuncia per timore per la propria incolumità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non utilizzabili i documenti depositati in sede di memoria e non sottoposti alla Corte di appello; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le censure relative all'accertamento del radicamento nel territorio italiano concernono valutazioni di fatto e motivazione non sindacabili in cassazione (art. 22 L. 22/04/2005, n.69, come modificato dall'art. 18 d.lgs. 2/2/2021, n.10). La Corte ha ritenuto completa e non viziata la motivazione della Corte di appello, che aveva valutato insufficiente la documentazione prodotta (contratti e buste paga recenti, mancanza di prove originali attestanti la permanenza quinquennale) e aveva considerato coerente la ricostruzione della mobilità del ricorrente rispetto ai fatti contestati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; l'ordinanza di consegna resta efficace e la causa è rimessa agli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 2, Legge n. 69/2005
La norma disciplina il rifiuto di consegna in caso di esecuzione di pena, prevedendo che la consegna può essere rifiutata solo se la persona è legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato tale requisito
art. 22, Legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ai sensi della giurisprudenza citata, le valutazioni di fatto e di motivazione svolte dalla Corte di appello circa il radicamento non sono sindacabili in cassazione; pertanto è inammissibile il ricorso che si limiti a contestare tali valutazioni
art. 22, comma 5, Legge n. 69/2005
Norma citata per gli adempimenti a cancelleria dopo la decisione; la Corte dispone l'inoltro degli atti per i conseguenti provvedimenti
Massime di principio
- In materia di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è competente a sindacare le valutazioni di fatto e di motivazione svolte dalla Corte di appello in ordine al radicamento quinquennale nel territorio italiano; tali censure risultano inammissibili se proposte in cassazione
- Documenti o prove nuovi prodotti in cassazione (memorie non depositate davanti alla Corte di appello) non sono rilevabili e non possono sanare la mancanza di prova di radicamento; la documentazione probatoria deve essere prodotta e discussa prima e davanti alla Corte di appello
- Per ottenere il rifiuto della consegna ex art. 18-bis L. 69/2005 è necessario provare la legittima ed effettiva residenza/dimora in Italia per almeno cinque anni con documentazione originale e coincidente nel tempo; contratti recenti o poche buste paga possono essere ritenuti insufficienti
- La discrepanza temporale tra le date dei reati e l'inizio della presunta residenza italiana o la mobilità del richiedente possono indebolire la tesi del radicamento e rafforzare la decisione di consegna
- Se si temono conseguenze personali in caso di consegna (rischio per l'incolumità o violazioni dei diritti fondamentali), tali elementi devono essere tempestivamente allegati e documentati davanti alla Corte di appello o mediante i rimedi previsti (es. istanza motivata con prove), poiché la Cassazione non sostituisce il sindacato di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44790/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44792/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44793/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44794/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44798/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44799/2024 del 06/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →