Cassazione Penale, Sentenza n. 33156/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.) e per favoreggiamento della latitanza (artt.378 e 416bis.1 c.p.). Il ricorrente censura la gravità indiziaria, lamentando: motivazione insufficiente e basata solo su "fumus"; attribuzione della partecipazione associativa a singoli episodi (una rapina, il possesso di un'arma, il favoreggiamento della latitanza di Antonio Quitadamo e l'ausilio nella tentata evasione del 2017) e non su un'attività stabile e continuativa; genericità e inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Danilo Pietro Della Malva; la rilevanza del favoreggiamento della latitanza è inficiata dal fatto che Quitadamo non sarebbe un vertice ma un mero partecipante; trasferimento lavorativo in Friuli e assunzione di lavoro regolare (Fincantieri) come prova di occasionalità delle condotte; carenza della motivazione sull'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e non avesse fornito le necessarie specificazioni richieste dall'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., così da impedire l'esame di merito. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto congrua e coerente la motivazione del Tribunale del riesame, che ha valorizzato: le dichiarazioni del collaboratore Della Malva come frutto di patrimonio conoscitivo comune alla cosca (quindi idonee a fornire indizi purché integrate da riscontri), le intercettazioni e il riscontro delle condotte (favorimento della latitanza di Quitadamo, uso e occultamento di arma, ruolo nell'assalto al furgone portavalori di Bollate, partecipazione alla tentata evasione). La Corte ha osservato che le contestazioni relative al trasferimento e all'attività lavorativa non sindacano la pregnanza degli elementi indiziari temporaneamente collocati nel 2016-2017 e successivamente emersi. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata applicata per qualificare l'addebito di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso; la Corte conferma che elementi quali favoreggiamento della latitanza, possesso di arma, partecipazione ad assalti e ruolo organizzativo possono integrare gravità indiziaria in ordine all'appartenenza mafiosa
artt. 378 e 416bis.1 cod. pen.
Riferite al reato di favoreggiamento della latitanza e alla sua valutazione come elemento indiziario significativo per la partecipazione associativa
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte richiama il requisito di specificità nel motivo di cassazione che deduca vizi di motivazione; la mancata indicazione puntuale delle parti della motivazione ritenute carenti, contraddittorie o illogiche determina l'inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen. (mod. I. 23 giugno 2017, n.103)
Norma sulla condanna alle spese e ai contributi per cassazione inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo operativo indicato per gli adempimenti della cancelleria data l'eventuale mancata remissione in libertà a seguito del provvedimento
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n.29541/2020 Filardo; Sez. 1, n.28239/2018 Micieli; Sez. 1, n.17647/2020 Schirripa; Sez.2, n.29923/2013 Favata; Sez.2, n.6134/2009 Botta)
Richiamate per affermare i principi: a) esigenza di specificità del motivo di cassazione che deduca vizi della motivazione; b) utilizzabilità, in presenza di riscontri, delle dichiarazioni rese da un interne al sodalizio come patrimonio conoscitivo comune della cosca
Massime di principio
- In cassazione per vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) è necessario specificare puntualmente in quale parte della motivazione la doglianza si concentra e se si tratta di mancata motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità; altrimenti il ricorso è inammissibile per aspecificità
- Le dichiarazioni di un collaboratore appartenente allo stesso sodalizio possono avere valore probatorio indiziario se costituiscono conoscenza comune interna alla cosca e sono supportate da riscontri investigativi
- Condotte quali il favoreggiamento della latitanza, il possesso e occultamento di armi, il ruolo in colpi predatori (es. assalto a portavalori) e la partecipazione a tentativi di evasione possono costituire elementi idonei a dimostrare gravità indiziaria di partecipazione a organizzazione mafiosa se inserite in un quadro complessivo e riscontrate
- Il trasferimento e l'attività lavorativa regolare non cancellano automaticamente indizi gravi emersi in periodo anteriore o collegati a condotte successive che dimostrano continuità o rilevanza associativa
- Per contrastare efficacemente misure cautelari in sede di impugnazione occorre affrontare in modo completo il ragionamento indiziario del giudice a quo, fornendo elementi probatori o censurando specificamente le parti decisionali e i riscontri utilizzati dal giudice
- Il difensore deve valutare il rischio di condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
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