Cassazione Penale, Sentenza n. 34951/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ancona per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 285/1992 (guida in stato di ebbrezza con sinistro), sostenendo che il giudice aveva erroneamente escluso il valore probatorio del test etilometrico perché la pubblica accusa non aveva prodotto documentazione sulle verifiche/revisioni dell'apparecchio. Si deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per errata applicazione delle norme e mancata corretta valutazione della prova etilometrica in relazione alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (art. 379 d.p.r. 495/1992).
La decisione
La Corte di Cassazione (Sez. 4) ha ritenuto il motivo fondato. Richiamando precedente giurisprudenziale, ha affermato che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza in quanto lo strumento è affidabile se sottoposto a controlli periodici; l'onere di provare il malfunzionamento o l'assenza/obsolescenza delle verifiche spetta alla difesa (mediante escussione del dirigente addetto ai controlli o produzione del libretto metrologico). Il giudice di merito aveva invece impropriamente posto sull'accusa l'onere di produrre le verifiche in assenza di allegazioni di malfunzionamento da parte dell'imputata. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge: si contesta l'errata applicazione delle norme nella valutazione della prova etilometrica
art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma incriminatrice sulla guida in stato di ebbrezza (con aggravante per sinistro), oggetto del giudizio
art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d.p.r. n. 495/1992)
Prevede gli obblighi di verifica, taratura e revisione degli apparecchi etilometrici; dalla sua disciplina deriva la rilevanza probatoria del test e l'onere della difesa di dimostrare l'assenza o l'inattualità delle verifiche
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente l'assoluzione per insufficienza della prova; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione fosse viziata essendo stato escluso illegittimamente il risultato dell'etilometro
Massime di principio
- Il risultato positivo dell'alcoltest, se l'apparecchio è soggetto a controlli periodici e corretta omologazione/taratura, costituisce prova dello stato di ebbrezza.
- Spetta alla difesa fornire la prova che l'etilometro era malfunzionante o che mancavano/erano inattuali le verifiche periodiche (es.: escussione del dirigente incaricato o produzione del libretto metrologico).
- La pubblica accusa non è generalmente obbligata a produrre le certificazioni di revisione dell'apparecchio salvo che la difesa non abbia articolato specifiche contestazioni sul funzionamento.
- Se il giudice esclude il valore probatorio del test senza che la difesa abbia prodotto elementi che dimostrino il malfunzionamento, tale esclusione può costituire vizio di motivazione e cagionare l'annullamento della sentenza.
- In casi analoghi, la strategia difensiva efficace richiede l'allegazione e la prova di anomalie negli accertamenti tecnici (documentazione metrologica, testimonianza del tecnico/dirigente, elementi sulle modalità di esecuzione del test).
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