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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00252/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la costruzione di un immobile al rustico. Dopo due sospensioni del cantiere per irregolarità di sicurezza, i committenti avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per somme anticipate, spese di ripristino e danni da vizi e difformità dell'opera; l'appaltatore e il socio accomandatario avevano proposto opposizione, contestando la validità del monitorio, il recesso dei committenti, l'esistenza dei vizi, e proponendo a loro volta domanda riconvenzionale per opere extra-contratto. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto cinque censure: 1) estinzione della società prima dell'azione monitoria e conseguente difetto di capacità processuale e di contraddittorio; 2) violazione delle norme sull'appalto, sostenendo che non vi fossero ingerenze dei committenti, che l'appaltatore non fosse responsabile delle varianti migliorative e che il giudice avesse mal valutato le prove; 3) omessa pronuncia su domande/eccezioni relative alla distinzione tra varianti e ingerenze e all'effetto di tali fatti sulla riconvenzionale e sulla pretesa risarcitoria; 4) violazione delle norme sulla sospensione dei lavori, sul pagamento, sul recesso, sull'eccezione di inadempimento e sulla forza maggiore, assumendo che fosse stato il committente a inadempiere e che il recesso fosse contrario a buona fede; 5) nullità della sentenza per adesione acritica alla CTU e per asserita considerazione di valutazioni giuridiche del consulente. La Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili o comunque infondate nei passaggi argomentativi, osservando che il ricorso non si confrontava con le rationes decidendi e tendeva a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva a sua volta confermato la decisione di primo grado. Ha escluso sia il difetto di capacità processuale della società sia il vizio di contraddittorio, rilevando inoltre che il ricorrente non aveva assolto agli oneri di specifica allegazione. Ha ritenuto inammissibili anche i motivi sulle asserite ingerenze dei committenti, sulle pretese omissioni di pronuncia, sulla sospensione dei lavori e sul recesso, nonché sulla CTU, perché diretti a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione probatoria del giudice di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente; la Corte ha invece escluso la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

Norme richiamate

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro formale delle censure di violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ribadisce che non è consentito trasformare una critica al fatto o alla prova in un vizio di sussunzione.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    È richiamato per i motivi di nullità processuale e omessa pronuncia; la Corte ne esclude la fondatezza quando la censura non si confronta con la ratio decidendi o non indica specificamente gli atti rilevanti.

  • artt. 1176 comma 2, 1659, 1661 c.c.

    Sono evocati dal ricorrente per sostenere che le varianti richieste dal committente avrebbero inciso sulla responsabilità dell'appaltatore; la Corte rileva che la doglianza non colpisce i vizi e difetti accertati e si risolve in una diversa lettura del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte afferma che non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito ha comunque esaminato la questione sostanziale delle opere extra-contratto e della loro incidenza sui rapporti dare/avere.

  • artt. 1184 e 1185 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la mora dei committenti e la sospensione dei lavori; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché introduce accertamenti fattuali non coltivati validamente nei gradi di merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente ai fini del danno; la Corte non vi ravvisa un errore giuridico, poiché il tema viene trattato come questione di fatto e di quantificazione rimessa al merito.

  • art. 1457 c.c.

    Invocato per sostenere la non essenzialità del termine di ultimazione; la Corte rileva che si tratta di deduzione nuova o comunque di contestazione fattuale non scrutinabile in cassazione.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato per l'eccezione di inadempimento dell'appaltatore; la Corte osserva che la questione non è stata validamente proposta come motivo di appello e comunque implica accertamenti di fatto.

  • artt. 1668 e 1671 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare i rimedi del committente e il recesso; la Corte conferma la correttezza del riconoscimento del danno per vizi e difformità e del recesso conseguente all'abbandono del cantiere.

  • art. 1668 c.c.

    La Corte afferma che il committente ha diritto non solo a un'opera esente da vizi, ma anche conforme al progetto; può ottenere l'eliminazione delle difformità e il risarcimento dei costi necessari.

  • art. 1671 c.c.

    Richiamato in relazione al recesso del committente; la censura è dichiarata inammissibile perché basata su una ricostruzione fattuale alternativa a quella del merito.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata, precisando che la mera infondatezza, anche manifesta, del ricorso non basta a integrare mala fede o colpa grave.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio processuale, la mera ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'eccezione di difetto di capacità processuale o di contraddittorio per successione in capo ai soci di una società estinta richiede allegazioni specifiche e coerenti con la concreta dinamica processuale e con la situazione risultante dagli atti.
  • Nel contratto di appalto il committente ha diritto a ricevere un'opera conforme al progetto e al capitolato; le difformità rispetto al progetto e i vizi costruttivi legittimano la pretesa di eliminazione delle difformità e il risarcimento del danno.
  • Le opere eseguite in variante o extra-contratto sono compensabili solo se risultano effettivamente autorizzate o comunque accertate; il giudice può distinguere tra varianti assentite, difformità non assentite e veri vizi dell'opera.
  • Il ricorrente per cassazione che denunci omessa pronuncia o nullità della sentenza deve indicare con precisione i fatti, gli atti e i punti decisivi trascurati, non potendo affidarsi a censure generiche o a questioni non devolute nei gradi di merito.
  • La contestazione della consulenza tecnica d'ufficio richiede un confronto puntuale con i passaggi specifici dell'elaborato criticati; non è sufficiente lamentare un'adesione acritica del giudice se il ricorso non trascrive e non mira specificamente ai punti decisivi della CTU.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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