Sentenza n. 2024/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 06218/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro il permesso di costruire in variante n. 87 del 19 ottobre 2018
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione del permesso di costruire in variante rilasciato per l'ampliamento del locale non oil e la realizzazione della zona car wash di un impianto di distribuzione GPL e carburanti. L'appellante ha dedotto, anzitutto, violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio per le modalità di acquisizione e utilizzazione della documentazione edilizia da parte del verificatore nominato in primo grado, nonché per il mancato rispetto dei termini assegnati alle parti e al verificatore per osservazioni e repliche. Ha poi contestato: il computo della volumetria, sostenendo che i porticati, asseritamente tompagnati, avrebbero dovuto essere inclusi nella cubatura; la presenza e la posizione di un elettrodotto ad alta tensione rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto; il rispetto delle distanze di sicurezza dell'impianto GPL dalla scuola confinante e dal locale non oil; l'insufficienza o inutilizzabilità di alcuni stalli di parcheggio; l'illegittimità del totem pubblicitario per violazione delle distanze dai confini e della disciplina sulla pubblicità lungo le strade. L'appellante ha inoltre sostenuto che la legittimità del permesso avrebbe dovuto essere valutata considerando l'effettiva destinazione ricettiva assunta dal locale non oil e le modifiche successive al titolo edilizio.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancata acquisizione degli originali dei titoli edilizi non inficiasse la verificazione, poiché la controversia riguardava il permesso di costruire in variante n. 87/2018 e i profili di volumetria e distanze, mentre il progetto di variante si integrava con quello originario e con le successive varianti. Ha riconosciuto che, in astratto, il mancato rispetto dei termini fissati per il contraddittorio tecnico poteva costituire una violazione, ma ha escluso un concreto pregiudizio al diritto di difesa, rilevando che i quesiti sulle distanze dall'elettrodotto e dalla scuola erano comunque irrilevanti perché le relative censure erano inammissibili per mancata impugnazione del permesso originario e dei nulla osta dei Vigili del Fuoco. Quanto alla volumetria, la nuova verificazione disposta in appello ha accertato che gli spazi aperti erano porticati o logge e dovevano essere esclusi dal calcolo della volumetria, sicché il fabbricato rientrava nel limite edificabile; l'appellante non ha formulato specifiche controdeduzioni a tale esito. Le censure sulle distanze di sicurezza, sulla destinazione d'uso del locale non oil e sui parcheggi sono state dichiarate inammissibili o comunque non idonee a incidere sulla legittimità del permesso impugnato: non erano stati impugnati il titolo originario e i nulla osta dei Vigili del Fuoco, mentre gli usi successivi o non autorizzati dell'immobile avrebbero potuto eventualmente attivare i poteri repressivi comunali, senza rendere illegittimo ex post il titolo edilizio. Anche le contestazioni sui parcheggi sono state ritenute inidonee, poiché il collaudo aveva individuato soltanto tre stalli non conformi e non era stato specificamente contestato il permanere degli standard urbanistici dopo la loro sottrazione; eventuali modifiche successive dello stato dei luoghi erano irrilevanti rispetto alla legittimità originaria del permesso. La censura sul totem pubblicitario è stata ritenuta priva di interesse, generica e comunque non dimostrativa della violazione dell'art. 23 del Codice della strada; eventuali profili di pericolosità avrebbero inciso sulla distinta autorizzazione dell'ente proprietario della strada, non sul permesso di costruire. L'appellante è stata condannata al pagamento di 8.000 euro di spese, oltre accessori, in favore delle due parti resistenti, nonché a sostenere l'onere della verificazione.
Norme richiamate
artt. 2, 65 e 66 c.p.a.
Richiamati in relazione alle contestazioni sulle modalità della verificazione, sull'istruttoria e sul contraddittorio processuale.
artt. 24 e 111 Cost.
Invocati dall'appellante a tutela del diritto di difesa e del giusto processo; il giudice ha escluso che le irregolarità procedurali avessero prodotto un concreto pregiudizio difensivo.
art. 5 Regolamento Regione Campania n. 1/2012
Applicato per verificare il limite di cubatura edificabile sul lotto; porticati e logge, secondo la verificazione, sono stati esclusi dal computo e la volumetria è risultata conforme.
d.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340
Disciplina le distanze di sicurezza e le regole tecniche per gli impianti stradali di distribuzione di GPL; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per mancata impugnazione dei titoli e nulla osta presupposti.
D.M. 30 novembre 1983
Richiamato nella controversia per i criteri di misurazione delle distanze dagli elementi pericolosi dell'impianto.
art. 5 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
Richiamato per gli standard urbanistici relativi alle aree a parcheggio; il giudice ha ritenuto non specificamente contestato il loro rispetto anche dopo la sottrazione di tre stalli.
legge 24 marzo 1989, n. 122
Richiamata dall'appellante in relazione agli standard e alla realizzazione degli spazi di parcheggio.
art. 23 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
La deduzione della violazione è rimasta generica, non essendo state indicate le concrete ragioni per cui il totem avrebbe creato confusione, distrazione o pericolo; eventuali profili di pericolosità riguardano la distinta autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
art. 15 NTA del PRG del Comune di Nola
Il giudice ha rilevato che la disposizione, secondo il testo richiamato in giudizio, consente anche l'edificazione sul confine e non è stata dimostrata la sua applicabilità al totem quale costruzione.
Massime di principio
- La legittimità di un titolo edilizio deve essere valutata con riferimento alla situazione giuridica e fattuale esistente al momento del suo rilascio; gli usi successivi, non autorizzati o incompatibili con il titolo non ne determinano l'illegittimità originaria, ma possono giustificare l'esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi.
- Le contestazioni relative a prescrizioni tecniche già oggetto di accertamento da parte degli organi competenti, come i nulla osta dei Vigili del Fuoco e il collaudo di un impianto, sono inammissibili se il ricorrente non impugna anche tali atti presupposti, quando essi attestino autonomamente il rispetto delle prescrizioni contestate.
- La violazione delle modalità fissate per il contraddittorio tecnico nella verificazione non determina automaticamente l'illegittimità della decisione: occorre accertare se, in concreto, l'irregolarità abbia inciso sul diritto di difesa e sull'effettiva possibilità della parte di partecipare alla formazione dell'elaborato e alla decisione.
- Quando una nuova verificazione accerta la conformità dell'intervento edilizio alla disciplina urbanistica e l'appellante non formula specifiche controdeduzioni tecniche, le conclusioni dell'ausiliario possono essere poste a fondamento del rigetto della censura sulla volumetria.
- Le modifiche dello stato dei luoghi o dell'utilizzabilità delle opere intervenute dopo il rilascio del titolo edilizio sono sopravvenienze non idonee, di regola, a incidere sulla legittimità del titolo valutata ex ante.
- La censura contro un manufatto o impianto pubblicitario è inammissibile o infondata se il ricorrente non dimostra un concreto interesse leso e non allega le specifiche caratteristiche del manufatto e del contesto da cui deriverebbe la violazione delle norme sulle distanze o sulla sicurezza stradale.
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