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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8621/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. Il difensore sosteneva che l'imputato aveva reso dichiarazioni su: 1) il coimputato Kostic Nikola; 2) un presunto fornitore svizzero (con descrizione fisica, autovettura e numero di cellulare); 3) due acquirenti, tra cui un "Rodolfo" con indirizzo, nome del padre e della fidanzata e riferimento alla carta PostePay sequestrata; 4) un altro acquirente abituale (Igor Rossi) riconosciuto fotograficamente. La censura assumeva che la Corte di appello non avesse spiegato perché tali informazioni siano risultate inidonee o se il mancato riscontro dipendesse dall'inerzia investigativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, ritenendo che la Corte di appello avesse motivato correttamente il diniego dell'attenuante: le informazioni fornite dall'imputato sono state considerate generiche e non idonee a condurre a risultati utili delle indagini, nonostante la difesa avesse ammesso l'improduttività del contributo. Confermata la condanna di merito per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (con riferimento al sequestro di oltre 1 kg di marijuana e alla cessione accertata), e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (comma 7)

    art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    L'attenuante per la collaborazione richiede che l'imputato offra il proprio patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee, in astratto, a evitare che l'attività delittuosa produca ulteriori conseguenze; non è sufficiente la mera dichiarazione di collaborazione se le informazioni risultano generiche o non conducibili a un utile risultato investigativo.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, Jayasekara Gamini

    Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, Jayasekara Gamini, Rv. 264672

    Principio secondo cui l'offerta di informazioni deve essere specifica e tale da consentire il perseguimento di un risultato utile d'indagine; il mero possesso e offerta di informazioni non basta per l'attenuante.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri

    Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385

    Richiama il dovere del giudice di valutare la portata e l'utilità concreta delle dichiarazioni collaborative e che tale valutazione, se motivata logicamente, non è sindacabile in sede di legittimità.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 15/01/2015, Vitali

    Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 15/01/2015, Vitali, Rv. 262438

    Conferma il principio che il giudice deve accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni rese dall'imputato e che l'apprezzamento del contenuto collaborativo richiede motivazione logica ed esaustiva.

Massime di principio

  • Per ottenere l'attenuante del ravvedimento operoso ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, non basta dichiarare la collaborazione: le informazioni devono essere specifiche, verificabili e idonee, in concreto, a consentire indagini utili.
  • Il giudice ha ampia discrezionalità nella valutazione dell'idoneità e dell'utilità delle dichiarazioni collaborative; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se priva di motivazione logica o contraddittoria.
  • Se la collaborazione non ha prodotto risultati investigativi, il giudicato può escludere l'attenuante quando emergano genericità o insufficienza delle indicazioni rese; la difesa dovrà dimostrare che l'improduttività è dipesa dall'inerzia investigativa e non dalla scarsa attendibilità o genericità delle informazioni.
  • È utile, in fase difensiva, documentare dettagliatamente le informazioni fornite (nomi, indirizzi, numeri, elementi identificativi, tempi e modalità delle dichiarazioni) e chiedere che siano annotate formalmente negli atti di polizia giudiziaria, per rendere più agevole la verifica della loro concretezza e utilità.
  • La mera ammissione difensiva dell'improduttività delle informazioni può indebolire la richiesta di attenuante; la strategia difensiva dovrebbe invece evidenziare eventuali tentativi concreti di verificare le informazioni e le eventuali omissioni investigative rilevanti.

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