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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30454/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva annullato il decreto con cui il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., aveva revocato il sequestro preventivo su un'area demaniale (con cottage) precedentemente sequestrata a Cirimbilla, perché riteneva che il Tribunale avesse errato nell'interpretare: 1) se la revoca imponga la restituzione necessariamente al soggetto sequestrato o possa essere disposta in favore dell'"avente diritto" diverso dal sequestratario; 2) se l'accertamento della titolarità del bene (che escluderebbe la funzione specialpreventiva e il periculum in mora) debba essere considerato causa idonea alla revoca del sequestro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore e ha dichiarato legittimo l'annullamento della revoca del sequestro disposto dal pubblico ministero. Pur affermando che, in linea generale, la restituzione a seguito di revoca può essere disposta in favore dell'avente diritto (anche se diverso dal sequestratario), la Corte ha precisato che tale restituzione non può essere operata dal pubblico ministero quando ricorra una 'seria controversia' circa la titolarità del bene: in tal caso il giudice penale deve rimettere la questione al giudice civile e mantenere il sequestro. Nel caso concreto era infatti accertata l'esistenza di una controversia seria tra il Demanio dello Stato e il sequestratario (che vantava una concessione e la sua proroga), senza che vi fosse un accertamento giudiziale definitivo; pertanto la revoca del sequestro a favore del Demanio non poteva essere disposta e l'annullamento della revoca dal Tribunale è stato ritenuto corretto.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina la revoca del sequestro preventivo per venir meno delle condizioni di applicabilità; non impone che la restituzione debba andare necessariamente al soggetto nei cui confronti fu eseguito il sequestro; la locuzione "interessato" può comprendere anche l'avente diritto.

  • art. 323 cod. proc. pen.

    Regola la perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere; tale disposizione non deve essere letta come esclusiva regola sulla restituzione a favore dell'avente diritto, ma dà soltanto conferma di un principio più generale.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Indica i soggetti legittimati a proporre impugnazioni/riesame; autorizza anche il sequestratario a proporre appello cautelare avverso la revoca disposta dal pubblico ministero.

  • art. 322-bis cod. proc. pen., comma 1

    Menţiona, tra i soggetti legittimati ad impugnare, sia la persona alla quale le cose sono state sequestrate sia quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, confermando la legittimazione dell'avente diritto a tutelarsi.

  • art. 324 cod. proc. pen., comma 8

    «il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo il sequestro»

    Se sussiste una contestazione sulla proprietà, il giudice penale deve rimandare la decisione al giudice civile e mantenere il vincolo; ciò impedisce la restituzione a favore di un presunto avente diritto finché non sia risolta la controversia.

  • art. 262 cod. proc. pen., comma 1

    Per il sequestro probatorio la restituzione all'avente diritto è principio generale e, in caso di controversia sulla proprietà, si rimanda al giudice civile mantenendo il vincolo; principio analogo applicabile anche al sequestro preventivo.

  • art. 263 cod. proc. pen., comma 3

    Prevede che, in caso di contestazione di proprietà nel sequestro probatorio, il giudice debba rimettere la risoluzione al giudice civile, mantenendo il sequestro; principio richiamato per analogia anche nel preventivo.

Massime di principio

  • La restituzione di beni in seguito a revoca del sequestro può essere disposta a favore dell'avente diritto (anche se diverso dal sequestratario), salvo che sussista una seria controversia sulla titolarità del bene.
  • Quando esiste una controversia seria circa la proprietà/diritto di appartenenza, il giudice penale deve rimandare la decisione al giudice civile e mantenere il sequestro fino alla pronuncia civile.
  • Il pubblico ministero può disporre la revoca e la restituzione all'avente diritto solo se quest'ultimo ha fornito dimostrazione convincente del proprio titolo e non sussistono contestazioni serie; altrimenti la revoca non è legittima.
  • Il venir meno del periculum in mora per revocare il sequestro può derivare dall'accertamento della titolarità del bene, ma tale accertamento richiede valutazione giudiziale: non è sufficiente una mera convinzione dell'autorità inquirente in presenza di una controversia seria.
  • Sia il sequestratario che l'avente diritto hanno strumenti impugnatori (art. 322/322-bis) per tutelare i rispettivi interessi in ordine alla restituzione del bene; il giudice del riesame deve verificare il titolo e, in caso di contestazione, rinviare al civile mantenendo il vincolo.

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