Sentenza n. 10523/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'esecuzione del decreto n. cron. 93/23 reso dalla Corte d'Appello di Roma, sezione equa riparazione in data 25/01/23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto di equa riparazione e dell'ordinanza di assegnazione delle somme
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del decreto della Corte d'Appello di Roma che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo, degli interessi e delle spese processuali, nonché dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva assegnato le somme all'esito di un pignoramento contabile. Dopo la notifica del precetto e l'esperimento della procedura esecutiva, hanno dedotto l'inerzia dell'Amministrazione. Il TAR ha rilevato d'ufficio due profili preliminari: la mancanza dell'asseverazione con firma digitale della sottoscrizione della procura alle liti, richiesta dalla disciplina del processo amministrativo telematico, e il tardivo deposito del ricorso, effettuato oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto per i giudizi di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla procura, ha ritenuto che il ricorso fosse privo dell'asseverazione con firma digitale della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore, in violazione del combinato disposto dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 e dell'art. 136 c.p.a. La carenza della procura speciale costituisce un requisito di ammissibilità del ricorso e non è sanabile mediante ratifica successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., né mediante assegnazione di un termine per il rilascio o la rinnovazione della procura. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorso era stato depositato il 27 aprile 2026, dopo la notificazione del 30 marzo 2026, oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto dall'art. 87, comma 3, c.p.a. Sebbene il giudice abbia qualificato il ricorso anche come irricevibile, il dispositivo ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso davanti al TAR e deve contenere elementi idonei a collegarla immediatamente all'oggetto della controversia.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo, tra cui l'art. 83 c.p.c. sulle modalità di conferimento della procura.
art. 83 c.p.c.
La procura “si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici”.
La procura può essere conferita su foglio separato o documento informatico separato, purché sia validamente congiunta all'atto cui si riferisce secondo le modalità previste.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il difetto di sottoscrizione o di un requisito essenziale può essere rilevato d'ufficio e comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 87, comma 3, c.p.a.
“Tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.”
Nel giudizio di ottemperanza i termini processuali sono dimezzati; per il deposito del ricorso il termine applicabile è di quindici giorni.
art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021
La procura alle liti è autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale; quando è conferita su supporto cartaceo, il difensore deposita telematicamente la copia per immagine, asseverandone la conformità.
Nel processo amministrativo telematico la procura cartacea depositata come copia informatica richiede l'asseverazione del difensore con firma digitale.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
“Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale [...] attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
L'asseverazione digitale del difensore è necessaria per attribuire alla copia informatica o per immagine il valore dell'originale o della copia conforme.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanatoria mediante ratifica prevista dal processo civile non è applicabile alla carenza della procura speciale nel processo amministrativo, poiché la disciplina amministrativa configura la procura come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 93 c.p.c.
Il decreto di equa riparazione richiamato dai ricorrenti disponeva la distrazione delle spese a favore del difensore.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti è requisito di ammissibilità del ricorso e deve essere esistente e validamente conferita al momento della proposizione dell'atto introduttivo.
- Quando la procura cartacea è depositata telematicamente come copia per immagine, il difensore deve asseverarne la conformità con firma digitale secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico; la mancanza di tale asseverazione rende il ricorso inammissibile.
- La carenza della procura speciale nel processo amministrativo non è sanabile mediante la ratifica successiva prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., né mediante la concessione di un termine per il rilascio o la rinnovazione della procura, perché si tratta di un requisito di ammissibilità e non di una nullità sanabile.
- Nei giudizi di ottemperanza i termini processuali sono dimezzati ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.; il ricorso notificato deve essere depositato entro quindici giorni, salvo le eccezioni espressamente previste per i giudizi di primo grado.
- Il difetto di sottoscrizione o di procura, impedendo di collegare giuridicamente l'atto al ricorrente, consente al giudice di rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso e di non esaminare il merito della pretesa esecutiva.
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