Cassazione Civile, Ordinanza n. 08687/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore rete)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società titolare di un impianto fotovoltaico nei confronti del gestore della rete elettrica, deducendo che il collegamento dell'impianto alla rete era avvenuto con ritardo tale da far perdere la possibilità di accedere alla tariffa incentivante prevista per gli impianti realizzati entro il 31 dicembre 2010 ed entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011. Il tribunale aveva riconosciuto il ritardo nell'allaccio ma aveva comunque respinto le domande risarcitorie; la corte d'appello, invece, aveva rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale della società distributrice, escludendo ogni ritardo addebitabile a quest'ultima. Nel ricorso per cassazione la società istante ha dedotto: 1) violazione degli artt. 88 e 345, comma 3, c.p.c. per l'asserita erronea dichiarazione di inammissibilità di un documento prodotto in appello; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 276 c.p.c. per avere il giudice di appello trattato prioritariamente l'appello incidentale secondo la ragione più liquida, senza esaminare i motivi dell'appello principale; 3) violazione delle norme regolatorie tecniche sulla connessione (TICA, artt. 6, 7 e 8 dell'allegato A alla delibera richiamata) per l'erronea individuazione del dies a quo del termine di 90 giorni per l'allaccio; 4) vizi motivazionali sulla mancata declaratoria del risarcimento del danno; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il documento era stato formato e spedito prima del giudizio di primo grado e non era stato allegato alcun impedimento non imputabile alla parte alla sua tempestiva produzione; ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto perché la corte d'appello aveva correttamente esaminato l'appello incidentale, il quale, se accolto, travolgeva il presupposto stesso delle pretese risarcitorie della ricorrente, e perché le doglianze tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che la condanna alle spese segue il principio di soccombenza e che le deroghe o compensazioni sono ammissibili solo nei casi previsti dalla legge e nei limiti indicati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345, comma 3, c.p.c.
in appello la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile oppure se i documenti sono indispensabili, oltre al rispetto delle preclusioni di deduzione tempestiva
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte rileva che molte censure miravano a una nuova valutazione del merito, non consentita
art. 276 c.p.c.
regola l'ordine di trattazione delle questioni; il principio della ragione più liquida consente di decidere sulla questione più agevole, ma non elimina il carattere devolutivo dell'appello né consente di uscire dai motivi di impugnazione
art. 342 c.p.c.
i motivi di appello delimitano il thema decidendum del giudizio di secondo grado e circoscrivono il riesame della sentenza impugnata
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti devoluti, altrimenti viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
artt. 6, 7 e 8 dell'Allegato A alla delibera ARERA/TICA 99/08
sono richiamati dalla ricorrente per sostenere che il termine di 90 giorni per la connessione decorresse da una data diversa; la Corte non accoglie la censura perché attiene a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove
art. 88 c.p.c.
richiamato nel primo motivo insieme all'art. 345 c.p.c., senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma decisiva
art. 91 c.p.c.
esprime il principio generale di soccombenza nella regolazione delle spese di lite
art. 92 c.p.c.
consente deroghe e compensazione delle spese solo nei casi previsti dalla legge, come soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento giurisprudenziale o conciliazione
art. 24 Cost.
richiamato sia come fondamento dell'effettività della difesa sia per giustificare il principio per cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese del processo
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del principio della ragione più liquida in funzione di economia processuale e celerità del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater richiamato per l'ulteriore contributo unificato
Cass. n. 21956/2019
richiamata per affermare che il deposito di documenti nuovi in appello non è ammissibile se la mancata produzione in primo grado dipende da una scelta volontaria della parte
Cass. Sez. Lav., ord. n. 9309/2020
richiamata per definire il principio della ragione più liquida come deroga all'ordine di trattazione delle questioni in funzione di economia processuale
Cass. Sez. Un. n. 11799/2017
richiamata per ribadire che l'art. 276 c.p.c. distingue tra questioni di rito e merito, ma non impone un ordine interno tra le questioni di merito
Cass. n. 11816/2021
richiamata a supporto dell'interpretazione dell'art. 276 c.p.c. e del potere del giudice di decidere la questione ritenuta decisiva
Cass. Sez. 3, n. 7629/2003
richiamata per affermare che il thema decidendi in appello è delimitato dai motivi di impugnazione e il riesame oltre tali limiti viola l'art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- In appello la produzione di nuovi documenti è ammissibile solo se la parte dimostra l'impossibilità non imputabile di produrli prima oppure l'indispensabilità del documento, restando esclusa l'ammissibilità quando la mancata produzione dipenda da una scelta volontaria o da negligenza della parte.
- Il principio della ragione più liquida consente al giudice di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, ma non consente di eludere i limiti devolutivi dell'appello né il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Nel giudizio di appello il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione: il giudice può esaminare prioritariamente la questione che, se accolta, assorbe le altre, purché resti nell'ambito devoluto dalle censure.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove; la censura deve indicare specifici errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti nei limiti oggi consentiti.
- Il principio di soccombenza governa la regolazione delle spese di lite, mentre la compensazione costituisce deroga eccezionale ammessa solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c.
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