Sentenza n. 654/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3139/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 3516/2024), pubblicata in data 22/11/2024, notificata il 29/11/2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 599,62.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 599,62 a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata e depositata, recante condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 599,62. Nel corso del giudizio, il TAR ha chiesto chiarimenti sul versamento degli importi. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, riferendo che il Ministero aveva eseguito la sentenza mediante pagamento nell'ottobre 2025, successivamente alla notifica e al deposito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente e avesse eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato comunque condannato al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge, tenendo conto della serialità della controversia e dell'assimilabilità del giudizio al processo di esecuzione. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il giudizio è stato definito con cessazione della materia del contendere perché l'amministrazione ha adempiuto nel corso del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto dell'importo dovuto in esecuzione del giudicato, ove integralmente satisfattivo, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse alla prosecuzione.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza seriale, il giudice può considerare l'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione e la particolare serialità della causa.
Come è indicizzato
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