Sentenza del 13/02/2020 n. 3584 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di IRPEF (Euro 1.731,11) trattenuta sull'erogazione dei compensi variabili arretrati relativi agli ultimi trimestri 2013 e 2014, sostenendo che avrebbero dovuto essere assoggettati a tassazione separata. L'Amministrazione aveva invece applicato aliquota ordinaria ritenendo che il pagamento tardivo fosse 'fisiologico' a causa delle modalità/tempi tecnici di liquidazione concordati tra MEF e organi della giustizia tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle entrate, dichiarato assorbito il ricorso incidentale del contribuente e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente (ossia ha confermato che nelle specifiche fattispecie i compensi non erano 'arretrati' ai fini dell'art. 17 TUIR). La Corte ha ritenuto che i pagamenti relativi all'ultimo trimestre 2013 (24/04/2014) e all'ultimo trimestre 2014 (16/03/2015) rientrassero nel periodo fisiologico attribuibile ai tempi tecnici di quantificazione/liquidazione (applicando un parametro oggettivo di congruità fino a 120 giorni come termine aggiuntivo), e quindi potevano essere assoggettati a tassazione ordinaria. Le spese dei gradi di merito sono compensate; il contribuente è condannato alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 17
Disciplina la tassazione separata degli emolumenti arretrati; la Corte chiarisce che per poter applicare la tassazione separata occorre che il ritardo sia non fisiologico e imputabile a cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 50 (orbene art. 47 prev.)
Classifica i compensi dei giudici tributari tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, soggetti quindi al regime generale del lavoro dipendente.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 51 (cassa allargata, ex art. 48)
La deroga temporale (cassa allargata fino al 12 gennaio) è distinta e non sovrapponibile alla fattispecie dell'art. 17: il semplice superamento del 12 gennaio non equivale automaticamente a emolumento 'arretrato' ai fini della tassazione separata.
L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 82
Ha precisato la nozione di 'emolumenti arretrati' richiedendo che il ritardo sia dovuto a leggi, contratti, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 5 (dichiarato incostituzionale)
Prevedeva una deroga che assoggettava a tassazione ordinaria gli emolumenti dei giudici tributari corrisposti nell'anno successivo; la Corte Costituzionale (sent. n. 142/2014) l'ha dichiarata incostituzionale perché discriminatoria.
Sentenza Corte Costituzionale n. 142/2014
Ha affermato l'assoggettamento dei compensi dei giudici tributari al regime generale del lavoro dipendente e ha censurato la norma che estendeva il periodo di tassazione ordinaria per questa sola categoria; nel motivare, la Consulta ha comunque richiamato la prassi amministrativa relativa al 'ritardo fisiologico'.
D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 13
Regola i compensi fissi e variabili dei componenti delle commissioni tributarie e la loro liquidazione; la mancanza di un termine di pagamento per i variabili è centrale nella valutazione del ritardo fisiologico.
Circolare Ministero delle Finanze / Agenzia delle entrate n. 23/E del 05/02/1997
Prassi interpretativa secondo cui non si applica la tassazione separata quando il ritardo nella corresponsione è 'fisiologico' rispetto ai tempi tecnici di erogazione.
Circolare n. 80/E dell'11/03/1998 e note/dir. MEF (es. Dir. MEF 20/06/2005, n.39616)
Documentano le modalità operative e temporali della liquidazione dei compensi variabili e le scadenze contabili che giustificano ritardi fisiologici per talune mensilità/trimestri.
D.L. 31/12/1996, n. 669, art. 14 (richiamato per parametro temporale)
La Corte utilizza il termine di 120 giorni, ricavandone parametro di congruità da norme che prevedono uno spatium adimplendi analogo in altri contesti amministrativi.
Massime di principio
- Per applicare la tassazione separata (art. 17 TUIR) non basta il solo superamento del 12 gennaio: occorre che il ritardo sia 'anormale' e non fisiologico rispetto alle procedure di liquidazione.
- La c.d. 'cassa allargata' (art. 51 TUIR, termine del 12 gennaio) è distinta dalla nozione di emolumento arretrato: sono istituti diversi con finalità diverse e non sono automaticamente cumulabili.
- Il giudice deve accertare la causa del ritardo: se deriva da procedure tecniche/contabili ordinarie proprie dell'erogazione (ritardo fisiologico), l'imposizione ordinaria è legittima; se deriva da cause esterne non imputabili alla volontà delle parti, può operare la tassazione separata.
- Gli atti amministrativi o direttive non possono estendere arbitrariamente il termine fisiologico per far perdere al contribuente il beneficio della tassazione separata: serve valutazione giurisdizionale sulla congruità dei tempi.
- In assenza di un termine normativo, il giudice può fissare un parametro oggettivo di congruità (la Corte ha indicato, come riferimento, fino a 120 giorni per i compensi variabili dell'ultimo trimestre), salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
- La prova dell'anomalia del ritardo grava su chi ne deduce l'esistenza (di norma il contribuente che chiede la tassazione separata), mentre l'Amministrazione può giustificare il ritardo con la prassi e le esigenze contabili.
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