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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36559/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Giglia perché il condannato non aveva pagato, entro il termine fissato (scadenza gennaio 2021), la provvisionale di euro 2.000 dovuta alla parte civile. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge per aver ritenuto insufficienti le dichiarazioni ISEE e per violazione dell'art. 27 Cost.; (2) mancata assunzione di prova decisiva circa un versamento di euro 200 eseguito il 19/04/2024; (3) vizio di motivazione per non aver valutato la documentazione attestante la presunta assoluta indigenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la revoca della sospensione condizionale è legittima quando l'obbligo risarcitorio non è stato adempiuto entro il termine stabilito, salvo la prova di una sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Ha ritenuto adeguata la motivazione del G.E.: l'attestazione ISEE 2020 è insufficiente perché basata su autodichiarazioni e non è stata prodotta documentazione relativa al 2021 (anno del termine); il condannato non aveva effettuato neppure un versamento entro il termine né chiesto rateizzazione o aiuto a terzi; il pagamento parziale effettuato nel 2024 è irrilevante ai fini della decisione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Costituzione italiana, art. 27

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza della punizione dopo lungo tempo; la Corte non ha ritenuto che il decorso del tempo, di per sé, impedisca la revoca della sospensione quando manca l'adempimento delle condizioni.

  • art. 163 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi risarcitori; il mancato adempimento entro il termine comporta la revoca del beneficio, salvo sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese per il ricorso rigettato; applicata dalla Corte in caso di rigetto.

  • Sez. U., sent. n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori), Rv. 283577

    Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577

    Principio secondo cui la sospensione condizionale subordinata ad obblighi risarcitori rafforza il dovere di adempiere e mira al ravvedimento del reo; costituisce riferimento per l'interpretazione che giustifica la revoca in caso di mancato adempimento.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 49 del 1975

    Corte cost., sent. n. 49 del 1975

    Richiama la finalità rieducativa della sospensione condizionale quale parametro interpretativo condiviso dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Giurisprudenza di legittimità (Borrello, Fontana, Annunziata, Paris, Di Dio)

    Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004 (Borrello); Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016 (Fontana); Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016 (Annunziata); Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016 (Paris); Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016 (Di Dio)

    Costante giurisprudenza che afferma la revoca della sospensione condizionale quando l'obbligo condizionante non è assolto entro il termine, salvo sopravvenuta impossibilità.

  • Sez. 1, sent. n. 36377 del 07/07/2023 (Latta[nzi?])

    Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Latta[nzi], Rv. 285245 - 01

    Conferma che il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio nel termine determina la revoca ex iure della sospensione e che vicende civili successive non rilevano, salvo la prova della sopravvenuta impossibilità.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale è automatica (ex iure) quando l'obbligo condizionante non è adempiuto entro il termine stabilito, salvo la prova di una sopravvenuta impossibilità oggettiva non dipendente da volontà del condannato.
  • Le attestazioni ISEE basate su autodichiarazioni, da sole, possono non essere ritenute sufficienti per dimostrare l'assoluta impossibilità di adempiere: è opportuno produrre documentazione economico-patrimoniale aggiornata e relativa all'anno del termine di adempimento.
  • Tentativi di pagamento o versamenti effettuati dopo la scadenza del termine sono, di norma, irrilevanti ai fini dell'annullamento della revoca, a meno che non dimostrino l'esistenza di cause oggettive o sopravvenute che giustifichino l'inadempimento.
  • Per evitare la revoca è consigliabile, prima della scadenza del termine, documentare ogni sforzo concreto: versamenti parziali, richieste formali di rateizzazione, istanze di aiuto a terzi e prova dell'impossibilità materiale a provvedere.
  • Le doglianze basate esclusivamente su argomenti di principio (es. decorso del tempo e funzione rieducativa) difficilmente prevalgono se manca l'adempimento delle condizioni concrete previste dall'ordinanza.

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