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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02382/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento disconoscendo parte dei costi relativi a un canone di locazione corrisposto da una società operativa a una società partecipante totalitaria, che gestiva un fondo immobiliare. Il contratto prevedeva un canone fisso e una componente variabile molto elevata, pari al 98% dei ricavi derivanti dalle locazioni e dagli affitti d’azienda conclusi dalla contribuente, oltre una soglia di euro 120.000. La società contribuente aveva impugnato l’atto e in primo grado aveva perso; la CTR aveva invece accolto l’appello ritenendo, da un lato, carente la motivazione dell’accertamento per mancata indicazione della norma violata e, dall’altro, insussistente l’abuso del diritto. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo complesso, deducendo la violazione degli artt. 1 e 109 TUIR, dell’art. 1343 c.c. e dell’art. 53 Cost., sostenendo che l’abuso del diritto è principio generale immanente nell’ordinamento e che l’operazione era priva di valide ragioni economiche, poiché trasferiva quasi integralmente il fatturato alla partecipante esente da imposizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo sia nella parte relativa al profilo formale, affermando che nell’ambito dell’abuso del diritto non è necessario indicare una specifica norma violata, sia nella parte relativa al merito, osservando che la clausola contrattuale trasferiva quasi tutto il fatturato alla partecipante totalitaria, rendendo l’operazione priva di valide ragioni economiche e quindi potenzialmente abusiva. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda alla luce dei principi espressi, con valutazione anche delle questioni rimaste assorbite, incluse quelle sulle sanzioni da regolare secondo la lex mitior sopravvenuta e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1 TUIR

    Richiamato come norma la cui violazione era stata denunciata, ma la Corte osserva che, nel caso di abuso del diritto, non è necessaria l’indicazione di una specifica disposizione violata, poiché il presupposto è la finalità distorta dell’operazione.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte ribadisce che l’operazione va valutata in termini di concreta sussistenza di valide ragioni economiche e di corretta imputazione fiscale dei componenti.

  • art. 1343 c.c.

    È richiamato a sostegno del divieto di perseguire risultati contrari alla funzione economico-sociale dello strumento giuridico e della nozione di operazione priva di valida ragione economica.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato quale fondamento del principio per cui non è consentito conseguire indebiti vantaggi fiscali mediante uso distorto di strumenti giuridici.

  • art. 37-bis d.p.r. n. 600/1973

    Richiamato come esempio della disciplina degli effetti della fattispecie antielusiva; la Corte precisa che la regola antielusiva opera anche in assenza di una specifica norma violata da indicare nell’atto.

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato per sottolineare che l’attività d’impresa è ontologicamente orientata alla remunerazione e alla produzione di utile, sicché un assetto che escluda in astratto ogni possibilità di profitto può essere privo di ragioni economiche.

  • art. 15 d.lgs. n. 158/2015

    Richiamato in relazione alle sanzioni, da riesaminare in rinvio con applicazione della sopravvenuta lex mitior.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l’abuso del diritto configura un principio generale antielusivo che impedisce di ottenere vantaggi fiscali mediante l’uso distorto, pur formalmente lecito, di strumenti giuridici, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili.
  • Quando l’accertamento è fondato su abuso del diritto, non è necessario che l’avviso indichi la specifica norma tributaria formalmente violata, perché il rilievo non è la violazione di una disposizione puntuale ma la finalità elusiva dell’operazione.
  • La verifica giudiziale dell’abuso richiede di accertare se l’operazione sia sorretta da valide ragioni economiche; se l’assetto negoziale trasferisce quasi integralmente il fatturato o l’utile a un soggetto esente o fiscalmente favorito, può risultare privo di giustificazione economica.
  • Ai fini della qualificazione antielusiva, il giudice deve valutare la sostanza economica dell’operazione e non limitarsi alla sua struttura formale, potendo sussumere nella disciplina anti-elusiva assetti negoziali che, pur consentiti in astratto, siano costruiti esclusivamente per il risparmio d’imposta.
  • L’esistenza di un margine minimo residuo in capo al soggetto operativo non esclude di per sé l’abusività, se la clausola contrattuale è idonea a privarlo sostanzialmente della possibilità di remunerare l’attività imprenditoriale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiAbuso del dirittoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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