Cassazione Penale, Sentenza n. 3380/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (26/02/2024). L'oggetto del sequestro era la detenzione a fini di commercializzazione di 123 compact disc musicali con copertina falsificata e privi di contrassegno SIAE, contestati ai sensi dell'art. 171-ter, lett. d), L. n. 633/1941. Nel ricorso in Cassazione l'indagato deduce un unico motivo, lamentando (1) la celebrazione dell'udienza di riesame nonostante il difensore avesse aderito all'astensione dalle udienze e (2) l'assenza dei presupposti per il sequestro probatorio (vizi di motivazione e mancata adeguata valutazione della funzione probatoria o della natura dei beni).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Sul punto processuale ha ritenuto che l'astensione degli avvocati non possa impedire lo svolgimento delle udienze relative a misure cautelari reali: l'art. 4 del codice di autoregolamentazione sulle astensioni esclude l'astensione per le udienze "afferenti misure cautelari", intese dal giudice come comprensive anche delle misure reali. Sul merito ha giudicato il motivo formulato in termini troppo generici e non confrontato con l'ordinanza impugnata, che aveva fornito adeguata motivazione circa le esigenze probatorie, la funzione di corpo di reato dei compact disc e la rilevanza della confisca obbligatoria in caso di accertata contraffazione. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 1941, n. 633 - art. 171-ter, lett. d)
I compact disc sequestrati sono stati ritenuti idonei a integrare la fattispecie di detenzione a fini di commercializzazione di riproduzioni contraffatte; tali beni possono costituire "corpo di reato" soggetto a sequestro probatorio e successiva confisca obbligatoria se accertata la contraffazione.
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, art. 4
L'art. 4 esclude la possibilità di astensione per le udienze "afferenti misure cautelari"; la Corte interpreta tale esclusione come riferibile anche alle misure cautelari reali (non solo personali), per cui l'astensione del difensore non impedisce la celebrazione dell'udienza.
Sez. 2, n. 50339 del 03/12/2015, Rv. 265527
Precedente di legittimità che conferma la non applicabilità dell'astensione degli avvocati alle udienze relative a misure cautelari reali.
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli), Rv. 273548
Principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida, anche quando riguardano cose costituenti corpo di reato, devono contenere una motivazione che, seppur concisa, specifichi la finalità probatoria perseguita e le ragioni della necessità del sequestro.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente alle spese.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per i criteri relativi all'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto assente dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, ma ha comunque disposto, in via equitativa, il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- L'adesione del difensore a un'astensione non impedisce lo svolgimento delle udienze relative a misure cautelari reali: tali udienze possono validamente tenersi e le decisioni ivi rese sono opponibili.
- Il sequestro probatorio di cose che possono costituire il "corpo del reato" è legittimo se il decreto e la convalida del P.M. forniscono, anche sinteticamente, motivazioni concrete sulle esigenze probatorie e sulla rilevanza delle cose per l'accertamento del reato e per l'eventuale confisca.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e ben articolati: censure generiche o prive di confronto con le motivazioni dell'ordinanza impugnata sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.
- La presentazione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile comporta non solo le spese processuali ma anche l'applicazione dell'onere di cui all'art. 616 c.p.p.; può inoltre essere disposto, in assenza di dolo, un pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
- Quando si impugnano provvedimenti relativi a misure reali, focalizzarsi sul vizio specifico della motivazione (es.: assenza di esigenze probatorie, illogicità manifesta, contraddittorietà) è più efficace rispetto a censure generiche procedurali come l'astensione del difensore.
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