Sentenza n. 173/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del SILENZIO DINIEGO formatosi per l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni, indicato dall'art. 25 della legge n. 241/90, sulla istanza di accesso "documentale-defensionale" presentata al COMUNE di QUARTO, ex artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, in data 27 maggio 2025, prot. n. 0019659 E, PUR SEMPRE, PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ - EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 104/10 - del SILENZIO-RIFIUTO formatosi sulla istanza di accesso “civico generalizzato” presentata contestualmente, con il medesimo atto del 27 maggio 2025 prot n. 0019659, al COMUNE di QUARTO, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16, perdurando, a tutt'oggi, l'inadempimento, NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti, con obbligo dell'amministrazione intimata di consentirgli di prenderne visione ed estrarne copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione di codesto T.A.R.; E LA CONDANNA dell'amministrazione inadempiente a rifondere al sottoscritto difensore antistatario le spese, anche forfettarie, i diritti e gli onorari del giudizio, oltre accessori di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso documentale difensivo e silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso civico generalizzato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza presentata al Comune di Quarto il 27 maggio 2025, con la quale aveva richiesto contestualmente l'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990 e l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013. Ha dedotto il decorso infruttuoso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25 della l. 241/1990 e la perdurante inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento del proprio diritto all'accesso e l'ordine al Comune di consentire la visione e l'estrazione di copia dei documenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Comune ha documentato di avere risposto già il 29 maggio 2025, prima della notificazione del ricorso, comunicando di essere in possesso degli atti e invitando il richiedente a prenderne visione presso l'ufficio tecnico. Il ricorrente, con memoria del 2 ottobre 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, riconoscendo di avere ricevuto la comunicazione, sebbene ne avesse avuto conoscenza soltanto successivamente, a causa di un asserito malfunzionamento informatico. Il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione si fosse dichiarata pronta a soddisfare la richiesta già prima della proposizione del ricorso e, preso atto della situazione, ha definito il giudizio in rito con una pronuncia di inammissibilità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esito processuale.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 l. 241/1990
Disciplinano l'istanza di accesso documentale, qualificata nel caso concreto come accesso difensivo.
art. 25 l. 241/1990
È richiamato con riguardo al termine di trenta giorni per la definizione dell'istanza di accesso documentale e al silenzio-diniego.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
È richiamato quale base normativa dell'istanza di accesso civico generalizzato.
art. 31 d.lgs. 104/2010
È indicato quale fondamento dell'azione di accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio in materia di accesso è inammissibile quando, prima della sua proposizione, l'amministrazione abbia già comunicato la disponibilità a consentire l'accesso richiesto, anche se il richiedente affermi di aver conosciuto tale comunicazione solo successivamente per cause a lui non imputabili.
- La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di carenza di interesse, conseguente alla conoscenza dell'intervenuta risposta amministrativa, impedisce una pronuncia nel merito sulla domanda di accesso quando l'amministrazione aveva già posto in essere, prima del ricorso, una condotta idonea a soddisfare la richiesta.
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