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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22818/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza regionale che aveva confermato la legittimità di varie cartelle di pagamento. Ha dedotto: 1) nullità della sentenza per irrituale costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante avvocato del libero foro, in asserito contrasto con un precedente di legittimità, con conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti; 2) violazione delle norme sulla notificazione della cartella esattoriale, sostenendo che la notifica a mezzo posta non fosse stata eseguita secondo la disciplina che richiederebbe specifiche formalità e la ricerca graduata di soggetti abilitati alla ricezione; 3) omessa o insufficiente motivazione e violazione delle norme sulle sanzioni amministrative tributarie, poiché la CTR avrebbe trascurato che, durante il sequestro giudiziale dell’azienda per alcuni mesi, la società non sarebbe stata imputabile di colpa grave, essendo amministrata da un custode giudiziale e non dal legale rappresentante poi assolto nel penale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che Agenzia delle Entrate-Riscossione poteva legittimamente avvalersi di un avvocato del libero foro nel giudizio tributario, secondo la disciplina sopravvenuta e l’orientamento delle Sezioni Unite. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, precisando che la notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata ex art. 26 d.P.R. 602/1973 si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di relata o degli adempimenti propri delle notificazioni degli atti giudiziari. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alle sanzioni, perché le contestazioni avrebbero dovuto essere svolte tempestivamente contro le cartelle, che risultavano regolarmente notificate; la CTR, dopo aver rilevato la tardività del ricorso introduttivo, non era stata ritualmente investita del merito della questione sanzionatoria. La società è stata inoltre condannata alle spese di lite e agli oneri processuali conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi denunciabili in cassazione; nel caso concreto i motivi sono stati esaminati come nullità, violazione di legge e vizio motivazionale, con esito di infondatezza o inammissibilità.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la cartella può essere notificata anche mediante invio diretto per posta da parte del concessionario; la prova della notifica può risultare dall'avviso di ricevimento, senza necessità della relata propria delle notificazioni degli atti giudiziari.

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 10 dicembre 2016, n. 225

    consente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro secondo i casi previsti dalla legge e dagli atti generali dell'ente.

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    richiamato per la disciplina del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e le ipotesi speciali di ricorso ad altri difensori.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamati come cornice per l'affidamento del patrocinio a avvocati del libero foro da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come disciplina applicabile al patrocinio davanti alle commissioni tributarie.

  • art. 1335 c.c.

    richiamata la presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • artt. 34, 39 e 40 D.M. 9 aprile 2001, Ministero delle Comunicazioni

    disciplinano la consegna degli invii postali al destinatario, ai familiari, conviventi, collaboratori o al portiere, nonché agli incaricati presso imprese.

  • artt. 2, 4 e 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamati dalla ricorrente in tema di responsabilità e sanzioni amministrative tributarie; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, Agenzia delle Entrate-Riscossione può validamente costituirsi tramite avvocato del libero foro quando ciò rientri nella disciplina legale e organizzativa applicabile; la relativa scelta processuale non è di per sé causa di nullità.
  • La notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo raccomandata ex art. 26 d.P.R. 602/1973 è una forma speciale e autonoma di notificazione: si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede la relata o le formalità previste per le notificazioni degli atti giudiziari.
  • Quando la cartella di pagamento risulta regolarmente notificata, le contestazioni sui suoi contenuti devono essere proposte tempestivamente; se il ricorso è tardivo, non possono essere riesaminate nel merito questioni sanzionatorie o di altro tipo inscindibilmente legate alla cartella.
  • La deduzione di un sequestro dell'azienda o di vicende personali dell'amministratore non è sufficiente, da sola, a paralizzare gli effetti della notificazione o a superare la disciplina speciale delle sanzioni, se la censura è comunque proposta oltre i termini o in difetto di rituale impugnazione dell'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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