Cassazione Penale, Sentenza n. 28431/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda uno straniero controllato in Italia dopo la notifica di un decreto prefettizio di espulsione e dell’ordine di allontanamento collegato, contestatogli per inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio dello Stato. Il giudice di pace aveva dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, ritenendo non scriminante il dedotto stato di indigenza, pur valorizzando la modesta offensività della condotta. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata valutazione della grave indigenza, marginalità e vulnerabilità, che avrebbero impedito all’imputato di acquistare un biglietto aereo o accedere a programmi di rimpatrio assistito; 2) violazione del principio di non contraddizione e dell’art. 51 c.p., sostenendo che la successiva sospensione cautelare del provvedimento amministrativo di rigetto della protezione speciale e la prospettata efficacia ex tunc del suo eventuale accoglimento avrebbero reso inapplicabile il divieto di espulsione di cui all’art. 19 d.lgs. 286/1998, con conseguente scriminante dell’esercizio di un diritto; 3) ulteriore censura sull’elemento soggettivo, perché al momento del controllo l’imputato non sarebbe stato a conoscenza del rigetto dell’istanza cautelare e avrebbe quindi ritenuto legittima la permanenza sul territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha preliminarmente riconosciuto l’interesse ad impugnare, richiamando l’efficacia pregiudizievole, in ambito civile o amministrativo, della sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. Nel merito, ha escluso che il mero disagio economico, tipico della condizione del migrante irregolare, integri un giustificato motivo idoneo a escludere il reato; ha affermato che l’esimente dell’esercizio di un diritto non opera quando il diritto invocato è ancora sub judice e non definitivamente accertato; ha inoltre osservato che la pendenza della lite sulla protezione internazionale non incideva sull’efficacia del decreto di espulsione, rimasto esecutivo. Ha infine ritenuto logicamente e congruamente motivata la sentenza impugnata, anche quanto alla consapevolezza dell’ordine di espulsione e alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998
integra la fattispecie dell’inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, reato omissivo proprio che si consuma alla scadenza del termine per ottemperare
art. 14, comma 5-bis d.lgs. n. 286 del 1998
richiama il presupposto dell’ordine di allontanamento del questore cui deve dare esecuzione il destinatario
art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998
prevede divieti legali di espulsione e respingimento; la Corte rileva che nel caso concreto non ricorrevano condizioni ostative già accertate
art. 51 cod. pen.
l’esimente dell’esercizio di un diritto richiede che il diritto sia già accertato e non semplicemente controverso o sub judice
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
norma posta a fondamento dei primi motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 651-bis cod. proc.
la Corte richiama la possibile efficacia di giudicato della sentenza per particolare tenuità del fatto nei successivi giudizi civili o amministrativi
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
la sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto è richiamata come fonte del possibile pregiudizio impugnatorio
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato solo per l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel reato di inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio dello Stato, il "giustificato motivo" che esclude la configurabilità del fatto richiede una situazione ostativa concreta e specifica, incidente sulla possibilità oggettiva o soggettiva di ottemperare; non basta il mero disagio economico o la generale condizione di marginalità tipica del migrante irregolare.
- Per escludere il reato non è sufficiente allegare una generica impossidenza: occorre dimostrare l’assoluta impossidenza che impedisca di raggiungere la frontiera o acquistare il titolo di viaggio, ovvero il mancato rilascio dei documenti da parte dell’autorità diplomatica o consolare, se tempestivamente richiesti.
- L’esimente dell’esercizio di un diritto non opera quando il diritto invocato non sia stato ancora definitivamente riconosciuto in sede amministrativa o giurisdizionale; la mera pendenza di un giudizio sulla protezione internazionale non paralizza di per sé l’ordine di espulsione già esecutivo.
- Ai fini del reato omissivo proprio di inosservanza dell’ordine di allontanamento, la legalità e l’efficacia dell’ordine vanno valutate al momento della scadenza del termine per adempiere; è a quel momento che deve esistere l’eventuale causa di giustificazione.
- La pendenza di un’impugnazione avverso il rigetto della protezione internazionale non sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento negativo né impedisce, senza un espresso provvedimento cautelare efficace, l’esecuzione del decreto di espulsione.
- La dichiarazione di particolare tenuità del fatto può lasciare residuare un interesse concreto ad impugnare quando la pronuncia possa produrre effetti pregiudizievoli in altri procedimenti o sul piano amministrativo; tale interesse va però specificamente allegato.
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