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Sentenza

Sentenza n. 13865/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 9169/2024 - RG n. 7954/2024, pubblicata in data 01/10/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Prima Sezione lavoro

Giustizia amministrativa202601644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 9169/2024, relativa all’attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Roma aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo il sistema proprio del beneficio e per il valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione. Hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta o corretta esecuzione del giudicato. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non avesse assolto il proprio onere di fornire chiarimenti sull’esecuzione della sentenza. Il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non sono stati ritenuti sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta dei ricorrenti. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del Commissario ad acta è stata considerata ragione esimente rispetto alla discrezionale applicazione dell’astreinte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna al pagamento di una penalità di mora è oggetto di valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza; la nomina del Commissario ad acta per l’eventuale inerzia è stata ritenuta, nel caso concreto, una ragione esimente ostativa all’astreinte.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal giudicato da eseguire quale fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data in cui sorgeva il diritto all’accredito del beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare esecuzione al contenuto vincolante del giudicato, senza riesaminare i presupposti sostanziali del diritto definitivamente riconosciuto dalla sentenza da eseguire.
  • Quando il privato allega l’inadempimento del giudicato e l’Amministrazione, costituitasi, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare l’adempimento dell’obbligo conformativo posto dal titolo giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
  • La condanna a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è discrezionale e può essere esclusa quando la nomina del Commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una misura adeguata e una ragione esimente rispetto all’astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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