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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30963/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente forense)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, tramite riscossione affidata a Equitalia, del contributo annuale previsto dall'art. 14 del D.lgs. lgt. n. 382/1944 per gli anni 2005-2009 a carico di avvocati non iscritti all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. I ricorrenti avevano impugnato gli avvisi di pagamento sostenendo che il contributo fosse dovuto solo dagli avvocati cassazionisti, perché la norma parla di iscritti nell'"albo" al singolare e perché il CNF non presterebbe servizi amministrativi ai non cassazionisti. Invocavano inoltre la disciplina sopravvenuta (L. n. 247/2012 e DPR n. 137/2012) per sostenere che solo con l'albo unico nazionale si sarebbe potuto estendere il contributo a tutti gli avvocati, e qualificavano la normativa successiva come innovativa, non interpretativa. In via subordinata riproponevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 D.lgs. lgt. n. 382/1944 per violazione dell'art. 23 Cost., deducendo la mancanza di predeterminazione legale dei criteri di quantificazione del contributo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati sia il primo sia il secondo motivo: ha interpretato l'art. 14 del D.lgs. lgt. n. 382/1944 nel senso che il contributo annuale è dovuto da tutti gli iscritti all'albo professionale degli avvocati e non solo dai cassazionisti, perché il CNF svolge funzioni di interesse generale per l'intera categoria. Ha inoltre respinto la censura di illegittimità costituzionale, affermando che la riserva di legge dell'art. 23 Cost. è rispettata poiché la legge indica la destinazione del contributo nelle spese di funzionamento dell'ente e rinvia a un sistema normativo e di controlli idoneo a escludere arbitrii nella quantificazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 D.lgs. lgt. n. 382/1944

    "Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento"

    si riferisce a tutti gli iscritti all'albo professionale degli avvocati; il contributo è dovuto per finanziare le spese di funzionamento del CNF, non solo dai cassazionisti

  • art. 7 D.lgs. lgt. n. 382/1944

    richiamato dai ricorrenti come disciplina distinta dei contributi degli ordini territoriali, distinta da quella del CNF

  • art. 35 L. n. 247/2012

    richiamato dai ricorrenti come norma sopravvenuta che confermerebbe, a loro dire, l'estensione del contributo a tutti gli avvocati

  • art. 3 DPR n. 137/2012

    richiamato dai ricorrenti in collegamento con l'albo unico nazionale e la riforma degli ordinamenti professionali

  • art. 1, comma 2, L. n. 212/2000

    richiamato per sostenere che una disposizione tributaria interpretativa richiede espressa qualificazione e legge ordinaria; la Corte non accoglie la tesi dei ricorrenti

  • art. 23 Cost.

    la Corte ritiene rispettata la riserva relativa di legge perché la prestazione è prevista dalla legge con riferimento alle spese di funzionamento dell'ente e con un sistema di controlli che limita la discrezionalità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il presupposto del raddoppio del contributo unificato

  • art. 2233 c.c.

    richiamato incidentalmente nel contesto delle funzioni del CNF e delle tariffe forensi

Massime di principio

  • Quando una norma attribuisce a un organo professionale il potere di determinare un contributo annuale per le spese del proprio funzionamento, l'interpretazione va ricostruita in senso sistematico e teleologico, valorizzando la funzione generale dell'ente nell'interesse dell'intera categoria e non solo di un sottoinsieme di iscritti.
  • Il contributo imposto a tutti gli iscritti a un albo professionale può essere legittimo anche in assenza di un rapporto sinallagmatico individuale, se le funzioni dell'ente sono espressione di autogoverno e di tutela dell'interesse pubblico della professione.
  • La circostanza che l'ente non svolga un servizio amministrativo individuale per ciascun iscritto non esclude la debenza del contributo, quando le attività dell'ente incidono comunque sull'assetto complessivo della professione e sul prestigio/affidamento della categoria.
  • La riserva relativa di legge dell'art. 23 Cost. è rispettata se la legge individua la destinazione della prestazione e il criterio di quantificazione, rinviando alla disciplina organizzativa e contabile dell'ente in un quadro di controlli idoneo a impedire arbitrii.
  • La legge sopravvenuta non è decisiva per escludere la lettura di una disciplina previgente quando si limiti a recepire e precisare un assetto già desumibile dal sistema normativo; la qualificazione come innovativa non impedisce di attribuirle funzione ricognitiva o di riordino.
  • La tenuta dell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori e la funzione disciplinare del CNF rispondono comunque a un interesse generale della professione forense, sicché non possono essere considerate utilità riservate ai soli iscritti a tale albo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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