Cassazione Civile, Ordinanza n. 18185/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un’esecuzione immobiliare promossa in forza di un mutuo ipotecario contro un debitore esecutato su immobili siti in Vittorio Veneto. Un soggetto terzo ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., sostenendo di essere divenuto proprietario degli immobili per usucapione ventennale; a sostegno dell’opposizione ha richiamato anche una separata sentenza di accertamento dell’usucapione ottenuta in altro giudizio contro il proprietario formale. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello l’ha rigettata. In cassazione gli eredi dell’opponente hanno dedotto, con due motivi, che: 1) la sentenza di accertamento dell’usucapione sarebbe opponibile al creditore ipotecario procedente, anche se non parte del giudizio di usucapione; 2) il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato quella sentenza solo come elemento di prova e non avrebbe correttamente apprezzato le risultanze istruttorie dimostrative dell’usucapione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva, in via preliminare, che non occorre disporre la rinnovazione della notificazione nei confronti della parte intimata non costituita, poiché il ricorso è comunque inammissibile. Nel merito dei motivi, afferma che la sentenza di accertamento dell’usucapione resa tra il titolare formale e l’usucapente non produce giudicato formale nei confronti del creditore ipotecario nella successiva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ma può essere valutata soltanto come elemento probatorio, con apprezzamento rimesso al giudice del merito. Quanto al secondo motivo, la censura è inammissibile perché mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Condanna i ricorrenti alle spese e dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 619 c.p.c.
opposizione di terzo all’esecuzione
La sentenza di usucapione ottenuta in un giudizio tra proprietario formale e usucapente non spiega giudicato formale nei confronti del creditore ipotecario nell’opposizione di terzo; può valere solo come elemento probatorio da apprezzare dal giudice dell’opposizione.
art. 1158 c.c.
Richiamato come norma sull’usucapione ventennale; la Corte non mette in discussione in astratto l’istituto, ma ribadisce che la relativa prova nel diverso giudizio va valutata dal giudice del merito.
art. 115 c.p.c.
La doglianza che richiede una nuova valutazione delle prove è inammissibile perché estranea al giudizio di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono ritenute inammissibili perché tendono a contestare l’apprezzamento del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo formulato anche come vizio motivazionale è inammissibile in quanto, nella sostanza, richiede una rivalutazione del merito.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Richiamati per il principio di ragionevole durata del processo, che giustifica la superfluità di adempimenti processuali inutili quando il ricorso sia comunque inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato solo come base procedurale per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in collegamento al calcolo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, una sentenza resa in un diverso processo di accertamento dell’usucapione tra il possessore e il proprietario formale non produce automaticamente efficacia di giudicato nei confronti del creditore ipotecario procedente, se questi non è stato parte di quel giudizio.
- La sentenza di accertamento dell’usucapione può essere utilizzata nel processo esecutivo/oppositivo come elemento di prova o argomento di prova, ma il giudice deve comunque valutarne liberamente la portata alla luce dell’intero compendio istruttorio.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione diversa dei fatti.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, la Corte può omettere attività processuali superflue, come la rinnovazione della notifica o l’integrazione del contraddittorio, se ciò comporterebbe soltanto un inutile aggravio e ritardo senza utilità difensiva.
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