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Sentenza

Sentenza n. 3261/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - della Determinazione del Comandante Generale n.-OMISSIS- del 27 settembre 2022, notificata a mezzo pec in data 4 ottobre 2022 con cui veniva rigettato il ricorso gerarchico avverso la determinazione n. 1-OMISSIS-; - della Determinazione del Comandante in Seconda n. 1-OMISSIS- del 10 maggio 2022 di non accoglimento dell'istanza di reintegro in servizio notificata in data 23 maggio 2022; - della nota n. -OMISSIS- del 5 aprile 2022 del Comando Generale I Reparto – Ufficio Pe. I.S.A.F. concernente la preliminare comunicazione ai sensi del 10 bis della Legge 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di reintegro in servizio; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202215436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di reintegro in servizio e determinazione di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego, relativi alla sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già Maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, era stato sospeso precauzionalmente dall'impiego: dapprima obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 915 del d.lgs. n. 66/2010, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari per un procedimento penale per concorso in corruzione; successivamente, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, a titolo discrezionale ai sensi dell'art. 916 del d.lgs. n. 66/2010. Dopo la revoca delle misure cautelari personali, il militare chiedeva il reintegro in servizio e la revoca della sospensione ai sensi dell'art. 918, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010. L'Amministrazione respingeva l'istanza rilevando che il procedimento penale era ancora pendente, che non erano venuti meno i presupposti della sospensione e che non sussistevano elementi nuovi idonei a imporre una rivalutazione della posizione cautelare. Il ricorrente impugnava il diniego e il rigetto del ricorso gerarchico deducendo, con il primo motivo, violazione di legge ed eccesso di potere per avere l'Amministrazione omesso di esercitare una valutazione discrezionale sugli elementi posti a fondamento della richiesta di revoca; con il secondo motivo lamentava il difetto di motivazione dei provvedimenti.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. Ha ritenuto legittima la sospensione precauzionale facoltativa, poiché il ricorrente era imputato per un reato, il concorso in corruzione, dal quale poteva derivare la perdita del grado ai sensi dell'art. 866 del d.lgs. n. 66/2010, e l'Amministrazione aveva adeguatamente valutato il pregiudizio derivante dalla permanenza in servizio, considerando la gravità delle condotte contestate, i doveri connessi allo status militare, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, la pendenza del procedimento penale e il quadro probatorio posto a fondamento del giudizio immediato. Quanto alla richiesta di revoca, il giudice ha distinto le esigenze cautelari penali da quelle proprie della sospensione amministrativa: la revoca delle misure cautelari personali dimostra soltanto il venir meno delle esigenze di prevenzione penale relative al pericolo di reiterazione, fuga o inquinamento probatorio, ma non incide automaticamente sul diverso pregiudizio per l'Amministrazione derivante dalla permanenza in servizio. Poiché gli elementi posti a fondamento della sospensione amministrativa non erano mutati, non ricorrevano sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamenti della situazione di fatto o ragioni per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ai sensi dell'art. 918, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010. Il diniego è stato quindi ritenuto logicamente coerente e adeguatamente motivato. Ricorso respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 915 d.lgs. n. 66/2010

    Disciplina la sospensione precauzionale obbligatoria dall'impiego, applicata nella fase iniziale in ragione della sottoposizione del militare agli arresti domiciliari.

  • art. 916 d.lgs. n. 66/2010

    La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.

    Consente la sospensione precauzionale facoltativa quando il militare è imputato per un reato dal quale può derivare la perdita del grado; nel caso concreto la norma è stata ritenuta applicabile al procedimento per concorso in corruzione.

  • art. 918, comma 2, d.lgs. n. 66/2010

    Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

    La revoca della sospensione è possibile in presenza di specifiche sopravvenienze riguardanti l'interesse pubblico, la situazione di fatto o la sua rivalutazione; la sola revoca delle misure cautelari penali non determina automaticamente la revoca della sospensione amministrativa.

  • art. 866 d.lgs. n. 66/2010

    Rileva poiché il reato contestato al militare prevede la possibilità della perdita del grado, presupposto per l'applicazione dell'art. 916.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto, che nel caso concreto ha preceduto il diniego dell'istanza di reintegro.

Massime di principio

  • La revoca delle misure cautelari personali disposta dal giudice penale, perché venute meno le esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato, di fuga o di inquinamento delle prove, non comporta automaticamente la revoca della sospensione precauzionale amministrativa dall'impiego del militare, quando quest'ultima sia fondata sul diverso pregiudizio derivante dalla permanenza in servizio.
  • La sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego è legittima quando il militare sia imputato per un reato dal quale possa derivare la perdita del grado e l'Amministrazione motivi specificamente il pregiudizio per l'interesse pubblico con riferimento alla gravità delle condotte contestate, alla posizione funzionale del dipendente e agli elementi del procedimento penale.
  • Ai fini della revoca della sospensione precauzionale ai sensi dell'art. 918, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, occorre che emergano sopravvenuti motivi di interesse pubblico, un mutamento della situazione di fatto o ragioni per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; in assenza di tali elementi, il diniego di reintegro può essere legittimamente motivato dalla persistente pendenza del procedimento penale e dalla permanenza delle circostanze poste a base della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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