Cassazione Civile, Ordinanza n. 14448/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società che aveva in passato gestito un fondo comune, di 21 cartelle di pagamento e di un avviso di intimazione relativi a imposta di registro, ICI e altri tributi per oltre 221.000 euro. La società sosteneva di non essere più soggetto legittimato passivo né destinatario degli atti, perché la gestione del fondo era stata trasferita prima a una SGR e poi ad altra società; deduceva quindi che la soggettività tributaria dovesse ricadere sul fondo o comunque sul nuovo gestore, e che gli atti notificati alla società fossero nulli. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 36 d.lgs. 58/1998, per non avere riconosciuto l’autonomia patrimoniale del fondo e la separazione rispetto al gestore; (2) violazione degli artt. 50 e 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e 19 d.lgs. 546/1992, per omessa rilevazione della nullità dell’intimazione di pagamento asseritamente notificata a soggetto non legittimato a riceverla; (3) violazione delle stesse norme, per avere la sentenza ammesso la legittimazione della società a impugnare le cartelle pur riconoscendo che non esisteva più alcun rapporto gestorio o di rappresentanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti fondato il rigetto non sulla titolarità sostanziale del rapporto tributario in capo alla società, ma sulla preclusione derivante dalla mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate. Secondo la Corte, la società che si assume estranea al rapporto tributario sostanziale avrebbe dovuto impugnare le cartelle per far valere l’assenza di soggettività passiva; non potendo, invece, introdurre tardivamente tale questione in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento, che è atto conseguenziale impugnabile solo per vizi propri, salvo l’ipotesi di mancata notificazione degli atti presupposti autonomamente impugnabili. La Corte ha inoltre rilevato che la doglianza sulla notifica dell’intimazione confondeva il vizio di notifica con il difetto di titolarità del rapporto tributario. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Viene evocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, ma i motivi sono dichiarati inammissibili perché non colgono la ratio della decisione impugnata.
art. 36 d.lgs. 58/1998
La ricorrente lo invocava per sostenere l’autonomia patrimoniale del fondo e la separazione rispetto al gestore; la Corte non entra nel merito della tesi perché il motivo non attacca la ratio decidendi.
art. 50 d.P.R. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente per denunciare vizi dell’intimazione di pagamento; la Corte ritiene la censura inammissibile perché confonde il vizio dell’atto con la questione della titolarità del rapporto.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Richiamato per il regime di notificazione degli atti della riscossione; la Corte osserva che l’atto è stato comunque notificato al soggetto indicato come debitore.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamato quale norma sulle notificazioni; non è ritenuto decisivo ai fini del giudizio di cassazione per le ragioni di inammissibilità esposte.
art. 19 d.lgs. 546/1992
L’intimazione di pagamento non è considerata nuovo e autonomo atto impositivo rispetto agli atti presupposti divenuti definitivi; è impugnabile solo per vizi propri, salvo il caso di mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili precedenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Chi riceve una cartella di pagamento e contesta di non essere il soggetto passivo della pretesa tributaria deve impugnarla tempestivamente; se non lo fa, la pretesa diviene definitiva nei suoi confronti e la questione non può essere riproposta contro l’intimazione di pagamento successiva.
- L’intimazione di pagamento è un atto consequenziale e non un nuovo atto impositivo: salvo i vizi propri dell’intimazione, non consente di rimettere in discussione la cartella presupposta ormai definitiva.
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare argomentazioni incompatibili ma non dirette contro il fondamento effettivo della decisione.
- La deduzione di un difetto di titolarità del rapporto tributario sostanziale non coincide con un vizio della notificazione dell’atto: i due piani devono essere tenuti distinti, e non è sufficiente qualificare come "nullità di notifica" una doglianza che in realtà attiene alla soggettività passiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14277/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14278/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14279/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14280/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14281/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14282/2025 del 29/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →