Sentenza n. 2370/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento RICORSO PER OTTEMPERANZA PER L'ATTUAZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SUL DECRETO INGIUNTIVO N. 5547/2019 RG 21494/2019, PUBBLICATO IN DATA 19.07.2019, EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI NELLA PERSONA DEL GIUDICE DOTT. GIOVANNI SCOTTO DI CARLO, NOTIFICATO ALLA PARTE DEBITRICE, A MEZZO POSTA, IN DATA 06.08.2019 E, IN ASSENZA DI OPPOSIZIONE, DICHIARATO ESECUTIVO IN DATA 18.05.2022 E MUNITO DELLA FORMULA ESECUTIVA IN DATA 06.07.2022, E, INFINE, NOTIFICATO, A MEZZO POSTA, IN DATA 20.07.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto del pagamento del debito e della transazione intervenuta tra le parti, ritenendo così venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese e i compensi di lite sono stati compensati, in conformità all'accordo transattivo riferito dalla ricorrente. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguirla.
Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, dichiarato esecutivo, relativo al pagamento di un credito pecuniario
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, non opposto, successivamente dichiarato esecutivo e notificato all'amministrazione debitrice. Il decreto ingiungeva il pagamento di euro 105.614,02, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Decorso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, la ricorrente notificava anche atto di precetto, deducendo l'inadempimento dell'amministrazione, al netto di un acconto già versato. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente dichiarava tuttavia che l'amministrazione aveva integralmente pagato il debito e che le parti avevano concluso una transazione, comprendente anche la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 14 d.l. 669/1996
essendo decorso il termine di cui all’art.14 D.L. 669/1996
La ricorrente ha indicato il decorso del termine per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche prima della notificazione dell'atto di precetto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
pronunciare ex art. 34, co. 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere
Il pagamento del debito e la transazione intervenuta tra le parti hanno determinato il venir meno della materia del contendere e dell'interesse alla decisione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento del credito portato dal titolo giudiziale e la transazione intervenuta tra le parti fanno venir meno la materia del contendere; il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando la transazione tra le parti prevede la compensazione delle spese di lite, il giudice può disporre la compensazione delle spese conformemente all'accordo riferito in giudizio.
Come è indicizzato
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