Cassazione Penale, Ordinanza n. 07611/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le censure non si confrontavano in modo specifico con le valutazioni del giudice di merito e si limitavano a contestazioni generiche a fronte di una motivazione ritenuta logica e congrua. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 marzo 2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto provata la loro partecipazione a condotte di reato, con particolare riferimento alla corretta identificazione di entrambi, inclusa l'imputata che la difesa assumeva estranea ai fatti. I ricorrenti hanno censurato la motivazione della Corte territoriale sostenendo, in sintesi, l'erroneità dell'identificazione della donna, alcune incongruenze temporali tra la brusca frenata rilevata dal GPS, la discesa dall'auto e una telefonata tra i coniugi, oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e privi di un confronto effettivo con la motivazione di merito, osservando che la Corte di appello aveva congruamente argomentato sia sulla certezza dell'identificazione, anche mediante raffronto fotografico e videoriprese, sia sulla irrilevanza delle incongruenze temporali, spiegabili con il disallineamento degli orologi dei dispositivi, sia sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, fondati sui precedenti penali e sulla gravità del fatto per l'elevato rischio per l'incolumità degli utenti della strada.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le doglianze si risolvono in critiche generiche e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sull'identificazione dell'imputato non è ammissibile se la decisione di merito è sorretta da una motivazione puntuale, corroborata da più elementi convergenti come riscontri fotografici, videoriprese e ulteriori argomenti logici.
- Le apparenti incongruenze temporali tra dati provenienti da diversi dispositivi possono essere neutralizzate da una plausibile spiegazione tecnica, se il giudice di merito la motiva in modo logico e non manifestamente illogico.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta opporre una diversa lettura del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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