Cassazione Penale, Sentenza n. 4845/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo del 20/06/2023 che aveva annullato il ripristino della custodia in carcere disposto dalla Corte d'Appello (ordinanza del 16/05/2023) a seguito della condanna di secondo grado. Il tema centrale era la sussistenza del pericolo di fuga: il PG sosteneva che, per i precedenti specifici (condanne per 416-bis e altri reati, ruolo apicale nel mandamento, possibile rete di relazioni anche all'estero) e per l'entità della pena residua, dovesse ritenersi sussistente il pericolo di fuga anche in presenza del periodo trascorso in libertà; si invocava altresì la rilevanza della presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale della Libertà avesse fornito una motivazione chiara, logica e congrua sulla mancata sussistenza del pericolo di fuga, valorizzando elementi concreti (partecipazione alle udienze di appello, attività lavorativa svolta, precedenti costituzioni spontanee, tempestiva esecuzione della successiva ordinanza cautelare) che escludono, nel caso specifico e in termini di prossimità, una probabilità di latitanza. La Cassazione ha inoltre ribadito principi di diritto: il controllo di legittimità è limitato alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione e non consente una riconsiderazione in fatto; la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. non può automatizzare il ripristino della custodia e la sola gravità della pena non è sufficiente a fondare il pericolo di fuga senza elementi concreti attinenti al soggetto.
Norme richiamate
art. 307 comma 2 lett. b) cod. proc. pen.
ripristino della custodia cautelare in carcere a seguito di condanna
Disciplina il ripristino della misura cautelare in caso di sopravvenuta condanna; la valutazione del pericolo di fuga per il ripristino richiede valutazione concreta e attuale
art. 274 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
pericolo di fuga come esigenza cautelare
Il pericolo di fuga deve essere concreto e attuale; può essere desunto anche per via prognostica, ma richiede elementi personali e contingenti
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
presunzione in materia di esigenze cautelari per il delitto di cui all'art. 416-bis
La presunzione non ha valore assoluto nel contesto del ripristino della custodia: non automatizza la misura se mancano riscontri concreti sul rischio di latitanza
art. 297 comma 3 e art. 303 cod. proc. pen.
retrodatazione del termine custodiale; scarcerazione per decorrenza dei termini
Riferimenti procedurali alla scarcerazione intervenuta per decorrenza dei termini e alle conseguenze temporali della custodia
art. 416-bis cod. pen. e art. 75 D.P.R. n. 309/90
delitti contestati (associazione mafiosa e reati in materia di stupefacenti)
Reati che determinano particolare attenzione cautelare, ma la loro gravità deve essere valutata in concreto insieme agli altri elementi personali
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U n. 34537/2001, Sez.5 n. 7270/2015)
massime su pericolo di fuga, controllo di legittimità e onere motivazionale
Consolidati principi che limitano il sindacato della Cassazione alla verifica della tenuta logica-giuridica della motivazione e definiscono i criteri per valutare il pericolo di fuga in concreto
Massime di principio
- Il ripristino della custodia in carcere dopo una condanna richiede prova di un pericolo di fuga concreto e attuale; non basta la gravità astratta della pena
- La presunzione di esigenze cautelari prevista per i reati di mafia non determina automaticamente il ripristino della misura: servono elementi specifici che indichino il rischio di latitanza
- In sede di Cassazione il controllo è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-motivazionale del provvedimento impugnato, senza riesame libero degli elementi di fatto
- Comportamenti del soggetto durante la libertà (partecipazione al processo, lavoro, precedenti costituzioni spontanee) sono indici a favore dell'assenza di pericolo di fuga e devono essere debitamente considerati
- Per sostenere il rischio di fuga in presenza di possibili collegamenti esteri occorrono elementi concreti e prossimi nel tempo che attestino la capacità o l'intenzione di sottrarsi all'esecuzione della pena
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