Sentenza n. 3973/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 5406/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso contro l’attestazione comunale dell’efficacia della CIL in sanatoria relativa a un barbecue in muratura e contro la precedente ordinanza sanzionatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la qualificazione come attività edilizia libera di un complesso costituito da un barbecue in muratura e da una cucina attrezzata realizzati sul terrazzo pertinenziale del controinteressato. Con il primo motivo deduceva l’erronea qualificazione giuridica e fattuale delle opere, sostenendo che le loro dimensioni, risultanti dagli accertamenti e dalla documentazione fotografica, escludevano la modesta entità e la riconducibilità all’arredo da giardino previsto dall’art. 6 del d.P.R. 380/2001 e dal punto 43 del glossario del 2 marzo 2018. Sosteneva inoltre che avrebbe dovuto applicarsi il regime del permesso di costruire, con conseguente demolizione, anziché la sola sanzione pecuniaria per omessa comunicazione. Con il secondo motivo deduceva la violazione della disciplina relativa all’alterazione della sagoma e del prospetto, delle distanze legali e delle norme edilizie comunali. In particolare contestava l’interpretazione dell’art. 10 delle NTA, dell’art. 55 del regolamento edilizio comunale e delle norme codicistiche richiamate dal regolamento, sostenendo che il manufatto costituisse una nuova costruzione e che il passaggio dei tubi dell’acqua e del gas attraverso il muro di confine violasse la distanza minima prescritta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le opere rientrassero nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 380/2001, come specificato dal glossario ministeriale del 2 marzo 2018, che ricomprende tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali anche opere quali barbecue, fontane, muretti, sculture, fioriere e panche. Ha escluso la violazione dell’art. 10 delle NTA comunali, poiché la distanza di cinque metri dal confine riguarda gli edifici, categoria nella quale non rientrano le opere contestate. Ha escluso anche l’applicabilità dell’art. 55 del regolamento edilizio, riferito a impianti complessi edilizi e non agli impianti di collegamento di singole utenze, nonché delle norme codicistiche richiamate dal regolamento. Applicando la disciplina vigente al momento della realizzazione delle opere secondo il principio tempus regit actum, ha affermato che la comunicazione di inizio lavori costituisce un adempimento amministrativo la cui omissione non incide sulla legittimità sostanziale dell’opera, legittimando la sanzione pecuniaria. Le ulteriori deduzioni relative ai rapporti tra privati sono state ricondotte alla sfera civilistica: il titolo edilizio, anche in sanatoria, non pregiudica i diritti dei terzi né regola i rapporti tra proprietari. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
attività di edilizia libera; restano ferme le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
Le opere di arredo delle aree pertinenziali, comprese quelle espressamente indicate nel glossario ministeriale, rientrano nell’edilizia libera, fermo il rispetto degli strumenti urbanistici comunali.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001
L’omessa comunicazione relativa agli interventi soggetti a CILA comporta una sanzione pecuniaria e non incide, di per sé, sulla legittimità sostanziale dell’opera.
art. 10 NTA comunali
distanza di almeno 5 metri dal confine
La prescrizione sulle distanze si riferisce agli edifici e non alle opere di arredo prive della natura di costruzione.
art. 55 del regolamento edilizio comunale
la distanza dai confini per i tubi dell’acqua potabile, delle acque luride, del gas e simili non possono essere inferiori a mt 1
La disposizione riguarda gli impianti complessi edilizi e non gli impianti di collegamento di singole utenze.
art. 899 c.c.
Non è stato ritenuto invocabile nella controversia amministrativa relativa alla qualificazione edilizia delle opere.
art. 844 c.c.
Le questioni riconducibili ai rapporti civilistici e ai diritti dei terzi restano estranee all’effetto del titolo edilizio e devono essere fatte valere nella sede competente.
Massime di principio
- Le opere di arredo collocate nelle aree pertinenziali degli edifici, tra cui il barbecue, rientrano nell’attività edilizia libera quando, per caratteristiche e consistenza, non assumono natura di autonoma costruzione; il glossario ministeriale del 2 marzo 2018 costituisce parametro di specificazione dell’art. 6 del d.P.R. 380/2001.
- Le prescrizioni urbanistiche sulle distanze riferite agli edifici o alle nuove costruzioni non si applicano automaticamente a manufatti qualificabili come elementi di arredo privi della natura di costruzione.
- L’omessa comunicazione di inizio lavori relativa a un intervento soggetto a comunicazione costituisce violazione formale sanzionabile pecuniariamente, ma non determina, da sola, l’illegittimità sostanziale dell’opera né impone la demolizione.
- La qualificazione edilizia dell’intervento deve essere effettuata applicando la disciplina vigente al momento della realizzazione, secondo il principio tempus regit actum.
- Il titolo edilizio, anche rilasciato o attestato in sanatoria, fa salvi i diritti dei terzi e non interferisce con la regolazione dei rapporti civilistici tra proprietari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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