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Ordinanza

Ordinanza n. 3962/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di non idoneità alla prova orale del concorso per esami a 400 posti (ampliato a 440) di magistrato ordinario, indetto con D.M. 8/04/2024, espresso dalla Commissione esaminatrice in data 20/04/2026 (Verbale n. -OMISSIS-); - del verbale della seduta del 20/04/2026 (n. -OMISSIS-) e dell'allegato prospetto riassuntivo, nella parte in cui registra il giudizio di non idoneità a carico della ricorrente; - ove occorra del D.M. 8 aprile 2024 (bando di concorso a 400 posti di magistrato ordinario), nella parte in cui non prevedono alcuna procedura straordinaria per la ripetizione della prova orale da parte di candidati che documentino, con referto medico coevo, la sussistenza di una condizione patologica acuta durante la prova stessa; - della graduatoria approvata il 3 giugno 2026 dal CSM pubblicata - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, inclusa l'eventuale esclusione dalla procedura concorsuale e ogni graduatoria medio tempore approvata; e per la condanna dell'Amministrazione resistente a riconvocare la ricorrente per la ripetizione della prova orale, in condizioni fisiche e psichiche adeguate, ammettendola al prosieguo della procedura.

Giustizia amministrativa202606871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova orale del concorso per magistrato ordinario, con relativo verbale e graduatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice nella prova orale del concorso per magistrato ordinario, il relativo verbale e la graduatoria, chiedendone l'annullamento e la rinnovazione della prova in condizioni fisiche e psichiche adeguate. Ha inoltre contestato, ove occorra, il bando nella parte in cui non prevede una procedura straordinaria per consentire la ripetizione della prova ai candidati che documentino una condizione patologica acuta insorta durante l'esame. Nel testo dell'ordinanza non sono specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti né la documentazione sanitaria prodotta.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure relative alla non idoneità, alla validità della prova, al verbale, alla graduatoria o alla legittimità del bando. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione di merito, gli interessi contrapposti potessero essere adeguatamente tutelati mediante la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato la discussione del merito all'udienza pubblica del 18 novembre 2026, senza concedere una sospensione espressa degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    i contrapposti interessi delle parti possano essere adeguatamente tutelati attraverso una celere fissazione della discussione del merito del ricorso

    In sede cautelare il giudice può tutelare gli interessi contrapposti fissando in tempi brevi l'udienza di merito, senza definire anticipatamente la fondatezza delle censure.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa, insieme alle disposizioni europee e nazionali in materia di dati sanitari, per l'oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva quale disciplina dei dati relativi alla salute, posta a fondamento della protezione e dell'oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la misura di oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, in sede cautelare, il giudice ritiene che la tutela degli interessi contrapposti possa essere assicurata mediante una rapida definizione del merito, può fissare con priorità l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., lasciando impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza delle domande e senza anticipare la decisione cautelare sul merito.
  • In un provvedimento giurisdizionale contenente dati relativi alla salute, devono essere oscurate le generalità e ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle persone interessate, secondo la disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelare

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