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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27074/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società aveva acquistato all'asta un immobile in base alla stima tecnica predisposta dal perito nominato nella procedura esecutiva. Dopo l'immissione in possesso, l'acquirente aveva rilevato difformità urbanistiche ed edilizie e uno stato strutturale deficitario, tali da richiedere costosi interventi. La società ha quindi agito contro il perito, sostenendo che la stima fosse eccessiva e che non avesse considerato i vizi e le difformità del bene, così inducendola all'acquisto di un immobile in concreto inservibile. In appello, però, la domanda risarcitoria è stata respinta: la Corte territoriale ha ritenuto che la consulenza tecnica non fosse idonea a fondare la responsabilità del perito e ha anche valorizzato la mancata verifica diretta dell'immobile da parte dell'acquirente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, nullità della sentenza per difetto di motivazione, travisamento e omesso esame della CTU, violazione degli artt. 2043 e 1176 c.c. per l'esclusione della colpa del perito e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice ravvisato un concorso di colpa dell'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla pretesa contraddittorietà della motivazione, al supposto travisamento della CTU e al dedotto omesso esame, osservando che la Corte d'appello non aveva fatto cattivo uso della consulenza, ma l'aveva motivatamente reputata insufficiente e generica ai fini dell'accertamento della responsabilità del perito. Anche la censura sulla responsabilità aquiliana è stata sostanzialmente respinta perché dipendente dall'assunto, non accolto, che la CTU bastasse a provare la colpa del convenuto. Quanto al concorso di colpa dell'acquirente, la Corte ha rilevato che, essendo stata esclusa la responsabilità del perito, tale profilo restava assorbito; in ogni caso ha richiamato il principio per cui il concorso del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. è valutabile anche d'ufficio. È stata inoltre respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Il difetto di motivazione integra nullità solo se impedisce di comprendere le ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione era comprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Non vi è errore percettivo quando il giudice non travisa la CTU, ma la valuta criticamente ritenendola insufficiente o non convincente.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione della prova tecnica è rimessa al giudice di merito, che può discostarsene con adeguata motivazione.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana del perito non può essere affermata senza un accertamento motivato della sua colpa e del nesso causale.

  • art. 1176 c.c.

    La colpa del professionista va provata sulla base di elementi idonei; non basta una CTU ritenuta non sufficiente dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il tema del concorso di colpa del danneggiato, ma lo considera assorbito; in ogni caso la questione può essere esaminata anche d'ufficio dal giudice.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    "L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato ... dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio"

    Il concorso di colpa del danneggiato non è eccezione in senso proprio, ma semplice difesa, e può essere valutato d'ufficio anche in appello.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità processuale aggravata è stata esclusa perché la lite era alimentata anche da una consulenza tecnica poco chiara e suscettibile di diverse letture.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può discostarsi dalla consulenza tecnica d'ufficio anche quando essa proponga conclusioni favorevoli a una parte, purché espliciti in modo non apparente le ragioni della propria diversa valutazione.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando dalla sentenza sia comunque possibile ricostruire l'iter logico-giuridico seguito per escludere la responsabilità del convenuto.
  • La censura di travisamento della prova non è ammissibile se in realtà mira a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della CTU, attività riservata al giudice di merito.
  • Per affermare la responsabilità del professionista incaricato della stima occorre una prova adeguata della sua colpa e dell'affidamento causale ingenerato nella parte danneggiata; se la CTU è ritenuta generica o apodittica, non può fungere da base sufficiente della pretesa risarcitoria.
  • Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, perché non integra un'eccezione in senso proprio ma una mera difesa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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