Sentenza del 15/04/2019 n. 835 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Abitazione - spese di efficientamento energetico - diritto alla detrazione - relazione con il bene immobile - comodato d'uso - gratuito e verbale - non registrato - non osta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale per le spese di efficientamento energetico sostenute su un immobile non detenuto in proprietà, ma occupato in forza di un comodato d'uso gratuito. Il comodato era stato concluso verbalmente e non era stato registrato. L'Amministrazione riteneva insufficiente tale titolo di disponibilità dell'immobile; il contribuente sosteneva invece che fosse sufficiente dimostrare la propria effettiva dimora presso l'abitazione.
La decisione
È stato riconosciuto il diritto alla detrazione. Per la normativa relativa agli interventi di efficientamento energetico non è espressamente richiesto uno specifico titolo scritto e registrato, sicché il comodato gratuito, anche se verbale e non registrato, non impedisce l'agevolazione. È sufficiente che il contribuente provi la propria effettiva disponibilità e residenza o dimora presso l'immobile e il collegamento tra tale immobile e le spese sostenute.
Norme richiamate
Normativa sulle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico
La disciplina agevolativa non impone, per il soggetto che sostiene le spese, un titolo di detenzione dell'immobile necessariamente scritto o registrato; è sufficiente la disponibilità dell'immobile e la prova del collegamento con le spese.
Comodato d'uso gratuito
Il comodato può rilevare ai fini della detrazione anche quando è verbale e non registrato, purché il contribuente dimostri concretamente di occupare e utilizzare l'immobile.
Massime di principio
- Per le detrazioni relative all'efficientamento energetico, il diritto può spettare anche a chi non è proprietario, purché sostenga effettivamente la spesa e abbia la disponibilità dell'immobile.
- In assenza di una specifica previsione normativa, non è sempre necessario un contratto di comodato scritto e registrato: possono essere sufficienti altri elementi idonei a provare l'occupazione e l'effettiva dimora nell'immobile.
- La prova della residenza o della dimora, insieme alla documentazione delle spese e degli interventi, è essenziale per dimostrare il rapporto tra il contribuente e il bene agevolato.
- Il principio riguarda il riconoscimento della detrazione e non esclude eventuali obblighi civilistici o fiscali autonomi relativi alla forma e alla registrazione del comodato.
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