Sentenza del 15/04/2019 n. 675 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Richiesta dati e notizie a terzi - Accertamenti bancari - Mancata esibizione dell'autorizzazione - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Sussiste - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava un avviso di accertamento fondato sulle movimentazioni di diversi conti bancari, dalle quali l’Ufficio aveva ritenuto non giustificati versamenti per 190.620 euro e prelevamenti per 296.281 euro, determinando maggiori redditi d’impresa, maggior volume d’affari IVA e conseguenti imposte. Deduceva l’assenza o la mancata esibizione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, l’insufficienza delle movimentazioni bancarie come prova autonoma, l’errata qualificazione delle somme come ricavi e la mancata deduzione dei costi correlati. L’Ufficio sosteneva invece la validità dell’autorizzazione, la natura di presunzione legale relativa delle risultanze bancarie e l’insufficienza delle giustificazioni fornite dal contribuente.
La decisione
La Commissione ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, che aveva accolto integralmente il ricorso per la mancata produzione dell’autorizzazione bancaria. Ha ritenuto superata la contestazione perché l’Ufficio aveva prodotto in appello l’autorizzazione del 9 agosto 2010, già richiamata nell’avviso di accertamento. Ha inoltre affermato che la sola mancata esibizione dell’autorizzazione non rende illegittimo l’accertamento, salvo che l’autorizzazione mancasse realmente e ciò avesse arrecato un concreto pregiudizio al contribuente. Nel merito, ha confermato la validità della presunzione derivante dai movimenti bancari, ritenendo non adeguatamente documentate la maggior parte delle operazioni contestate. Sono state escluse dalla pretesa somme per 28.842 euro, già abbandonate dall’Ufficio, e sono stati ritenuti giustificati ulteriori 14.300 euro. L’Ufficio dovrà quindi ricalcolare la pretesa fiscale, mentre il ricorso è stato respinto per il resto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 21-octies della Legge n. 241 del 1990
La concezione sostanzialistica dell’interesse del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo.
La mancata osservanza di un requisito procedimentale non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto se non si traduce in una concreta lesione o in un effettivo pregiudizio per il contribuente.
Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973
I prelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari possono essere imputati a ricavi, salvo prova contraria del contribuente.
Le risultanze dei conti bancari costituiscono una presunzione legale relativa: l’Amministrazione può ricondurre le movimentazioni a ricavi o compensi imponibili, mentre il contribuente deve dimostrare analiticamente l’estraneità di ciascuna operazione all’attività imponibile. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione sui prelevamenti opera nei confronti dei titolari di reddito d’impresa, mentre quella sui versamenti opera nei confronti della generalità dei contribuenti.
Art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973
La norma rinvia all’art. 32, comma 1, n. 2, del medesimo decreto.
La presunzione derivante dai versamenti bancari può estendersi anche ai contribuenti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi.
Art. 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972
Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate per la rettifica della dichiarazione IVA.
La presunzione bancaria opera anche ai fini IVA e impone al contribuente di fornire una giustificazione specifica per le singole movimentazioni contestate.
Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento induttivo puro.
La deduzione forfettaria dei costi è riconoscibile d’ufficio nell’accertamento induttivo puro, ma non necessariamente negli accertamenti analitici o analitico-presuntivi fondati su indagini bancarie.
Massime di principio
- La mancata esibizione dell’autorizzazione alle indagini bancarie non determina automaticamente l’illegittimità dell’avviso: occorre dimostrare che l’autorizzazione mancasse realmente e che ciò abbia causato un concreto pregiudizio al contribuente.
- Quando l’accertamento si fonda sulle movimentazioni bancarie, versamenti e, per gli imprenditori, prelevamenti sono assistiti da una presunzione legale relativa. Il contribuente deve fornire una spiegazione analitica, documentata e riferita a ogni singola operazione.
- Indicazioni generiche come "prestito", "spese familiari", "giroconto" o "pagamento di una fornitura" normalmente non sono sufficienti senza contratti, ricevute, fatture, documenti contabili o altri elementi verificabili.
- Il giudice può accettare una prova contraria anche presuntiva, soprattutto per prelevamenti di modesto importo, operazioni episodiche o movimentazioni plausibilmente riconducibili a esigenze personali, purché la valutazione sia concreta e coerente con il contesto del conto.
- La produzione di assegni intestati allo stesso contribuente o alla sua impresa non dimostra da sola l’estraneità delle somme all’attività imponibile; sono necessari ulteriori elementi che chiariscano origine, destinazione e natura dell’operazione.
- Negli accertamenti basati su indagini bancarie l’Amministrazione non deve necessariamente riconoscere d’ufficio una percentuale forfettaria di costi: spetta al contribuente provare l’esistenza, l’inerenza e l’ammontare dei costi collegati ai maggiori ricavi.
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