Sentenza del 15/04/2019 n. 678 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento induttivo - Ricostruzione extracontabile - Presunzioni legittimamente esercitabili - Campione di contribuente comparabili selezionati dall'Ufficio - Assenza di informazioni sulle società campione - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento IRES e IRAP fondato su una ricostruzione induttiva extracontabile del reddito, contestando sia la qualificazione della società come fiscalmente residente in Italia, sia l'indice di redditività e il campione di società comparabili utilizzato dall'Ufficio. In particolare, il contribuente lamentava che i nominativi e le caratteristiche delle società del campione erano stati oscurati per ragioni di privacy, impedendo di verificare l'effettiva comparabilità dei soggetti e la correttezza del procedimento presuntivo.
La decisione
La Commissione regionale ha ritenuto corretta la qualificazione della società come fiscalmente residente in Italia, considerando sufficiente, ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, lett. b), del TUIR, la residenza italiana degli amministratori, non essendo stata fornita una prova convincente del contrario. Ha tuttavia ritenuto illegittimo l'accertamento induttivo perché il campione di società comparabili era stato reso indecifrabile dall'oscuramento dei relativi dati. L'Ufficio avrebbe dovuto fornire le ragioni sociali e gli elementi necessari a verificare la comparabilità, poiché il diritto di difesa e la parità del contraddittorio prevalgono sulle esigenze di riservatezza in sede giudiziaria. L'appello è stato accolto, l'avviso di accertamento è stato annullato e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 73, comma 5-bis, lett. b), TUIR
La norma considera fiscalmente residenti in Italia determinate società estere quando ricorrono presupposti collegati, tra l'altro, alla residenza degli amministratori o dei soggetti che esercitano il controllo.
La Commissione ha ritenuto che la residenza in Italia degli amministratori fosse sufficiente, nel caso concreto, a radicare la residenza fiscale italiana della società, salvo prova contraria convincente da parte del contribuente.
Art. 39 TUIR
Norma richiamata dall'Ufficio in relazione all'accertamento induttivo del reddito d'impresa.
L'accertamento induttivo può utilizzare presunzioni e dati comparativi per ricostruire il reddito, ma gli elementi presuntivi devono essere conoscibili e verificabili dal contribuente e dal giudice.
Art. 41 TUIR
Norma richiamata dall'Ufficio quale base dell'induzione in assenza di dichiarazione dei redditi.
L'assenza di dichiarazione può consentire una ricostruzione induttiva, ma non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di dimostrare la correttezza e la pertinenza degli elementi utilizzati.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente il reddito anche mediante il confronto con un campione di società comparabili, purché il campione sia effettivamente pertinente e il metodo di selezione sia verificabile.
- Quando l'accertamento si fonda su società comparabili, il contribuente deve poter conoscere le ragioni sociali e gli elementi identificativi essenziali dei soggetti utilizzati, così da contestarne la comparabilità.
- La riservatezza dei dati delle società campione non può impedire l'esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria; in tale fase la trasparenza degli elementi probatori prevale, in linea generale, sulle esigenze di privacy.
- Un campione anonimo o privo di informazioni sufficienti può rendere illegittimo l'accertamento, perché impedisce di verificare il percorso logico dell'Ufficio e altera la parità del contraddittorio.
- La presenza di uno stabilimento produttivo all'estero non dimostra necessariamente la residenza fiscale estera della società: occorre valutare anche sede effettiva, gestione, controllo e residenza degli amministratori, secondo i presupposti normativi applicabili.
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