Sentenza del 15/04/2019 n. 2 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Imposte in genere - IRES e IRAP - studi professionali - nozione di organizzazione autonoma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Aosta che aveva riconosciuto, per gli anni successivi al 2013, il diritto della professionista al rimborso dell’IRAP, ritenendo insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione. Secondo l’Ufficio, l’attività dello studio era autonomamente organizzata perché la professionista utilizzava beni strumentali e due dipendenti part-time, qualificati e impiegati in attività come ricerche catastali e ipotecarie, traduzioni, gestione della clientela, predisposizione delle parcelle e controllo dei pagamenti. L’Agenzia sosteneva inoltre che la presenza di due dipendenti, anche part-time, fosse sufficiente a superare la soglia minima individuata dalla Cassazione e che il livello previsto dal CCNL degli studi professionali dimostrasse la natura non meramente esecutiva delle mansioni. La contribuente replicava che le due dipendenti lavoravano in orari complementari, una al mattino e l’altra al pomeriggio, fornendo complessivamente l’apporto equivalente a una sola segretaria a tempo pieno, e che svolgevano esclusivamente mansioni di segreteria, senza autonomia professionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. È stata dichiarata cessata la materia del contendere per l’anno 2013, in relazione al quale la contribuente aveva rinunciato al rimborso. Per gli anni successivi è stato confermato che non sussisteva un’autonoma organizzazione idonea a determinare l’assoggettamento all’IRAP: le due dipendenti part-time, non lavorando contemporaneamente e svolgendo mansioni meramente esecutive di segreteria, erano equiparabili a un solo collaboratore a tempo pieno, entro il limite minimo tollerato dalla giurisprudenza. Le contestazioni dell’Ufficio sono state ritenute astratte e non adeguatamente provate. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997
Il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata.
L’autonoma organizzazione sussiste quando il professionista è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale stabilmente di lavoro altrui oltre la soglia minima compatibile con l’esercizio personale dell’attività.
Art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997
Individua i soggetti passivi dell’IRAP, tra cui rientrano i professionisti quando esercitano l’attività mediante un’autonoma organizzazione.
Art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato dall’Ufficio in relazione ai limiti dell’attività istruttoria e all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle dipendenti; il Collegio ha comunque valorizzato tali dichiarazioni insieme agli altri elementi documentali.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato applicato per porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente, ossia dell’Agenzia delle Entrate.
Sentenza Corte costituzionale n. 156/2001
Ha chiarito che, per i professionisti, l’IRAP non è dovuta quando manca un elemento organizzativo autonomo rispetto all’attività personale del titolare.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 9451/2016
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
La presenza di un solo collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive, entro il minimo normalmente necessario, non determina automaticamente l’assoggettamento all’IRAP. Occorre verificare concretamente quantità, qualità e funzione del lavoro impiegato.
Cassazione n. 4851/2018
Spetta al giudice di merito indagare sulle concrete modalità d’impiego delle due unità lavorative part-time, onde verificare se l’attività di collaborazione possa essere equiparata a quella di un’unità lavorativa a tempo pieno.
Due lavoratori part-time non comportano automaticamente l’autonoma organizzazione: devono essere valutati gli orari, l’eventuale contemporaneità, le mansioni concretamente svolte e il loro apporto effettivo.
Cassazione n. 26293/2016
Il solo dato numerico della presenza di due dipendenti part-time non è sufficiente, da solo, a dimostrare il superamento della soglia minima rilevante ai fini IRAP.
CCNL degli studi professionali
Il livello di inquadramento contrattuale può costituire un elemento indiziario, ma non è decisivo: prevalgono le mansioni concretamente svolte e il loro effettivo apporto all’attività professionale.
Massime di principio
- L’assoggettamento all’IRAP dei professionisti non deriva automaticamente dall’esistenza di dipendenti o collaboratori, ma dalla presenza di un’organizzazione autonoma che accresca in modo apprezzabile la capacità produttiva del titolare.
- Due dipendenti part-time con orari complementari possono essere considerati equivalenti a un solo dipendente a tempo pieno, se il loro apporto complessivo non supera il minimo normalmente necessario per l’attività.
- Per stabilire se il lavoro altrui supera la soglia minima occorre esaminare in concreto orari, mansioni, contemporaneità del servizio, grado di autonomia e capacità dei collaboratori di sostituire o potenziare il professionista.
- Le mansioni meramente esecutive o di segreteria, svolte sotto le direttive del titolare e senza autonomia professionale, normalmente non sono sufficienti a dimostrare l’autonoma organizzazione oltre la soglia minima.
- Il contratto collettivo e il livello di inquadramento sono elementi valutabili, ma non sostituiscono la prova delle attività effettivamente svolte.
- In una domanda di rimborso IRAP il contribuente deve documentare l’assenza di autonoma organizzazione, mentre l’Amministrazione che nega il rimborso deve fornire elementi concreti e specifici sul maggior apporto produttivo del personale o dei beni utilizzati.
- La condivisione di uno studio con un altro professionista può essere rilevante ai fini IRAP se emerge una collaborazione sostanziale, una reciproca sostituibilità o un’integrazione delle competenze; la mera condivisione dei locali per ridurre i costi, senza prova di collaborazione, non è di per sé sufficiente.
- La valutazione è necessariamente casistica e spetta al giudice di merito, che deve motivare sulla concreta incidenza dell’organizzazione sull’attività personale del professionista.
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