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Sentenza

Sentenza del 15/04/2019 n. 679 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Cartella di pagamento - Assenza di atti precedenti notificati al contribuente - Mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa fatta valere - Nullità della cartella - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato le cartelle relative ai contributi consortili degli anni 2012 e 2013, deducendo l'omessa notifica di precedenti atti impositivi e il difetto di motivazione. Poiché le cartelle costituivano il primo atto con cui la pretesa tributaria veniva resa nota, esse avrebbero dovuto indicare in modo completo le ragioni di fatto e di diritto della debenza, il piano di classifica applicato, gli indici, le modalità di calcolo e le annualità comprese nell'importo richiesto. Il contribuente ha inoltre lamentato l'impossibilità di verificare eventuali decadenze o prescrizioni, soprattutto rispetto agli arretrati compresi nella cartella del 2012.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato entrambe le cartelle. Ha ritenuto irrilevante la possibilità di reperire il piano di classifica tramite il web o di ricavare informazioni da una precedente raccomandata, poiché la cartella, in assenza di un precedente atto impositivo notificato, deve contenere autonomamente tutti gli elementi necessari per comprendere la pretesa e predisporre la difesa. La cartella del 2012 non indicava adeguatamente le cinque annualità arretrate, il piano di classifica, gli indici e le modalità di calcolo; quella del 2013 riportava soltanto un elenco di immobili, senza gli elementi essenziali della pretesa. Il Consorzio è stato condannato a rifondere al contribuente le spese di entrambi i gradi, liquidate in 1.000 euro per ciascun grado, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 22 del D.Lgs. 546/1992

    La costituzione in giudizio dell'appellante è stata ritenuta tempestiva, essendo avvenuta entro il termine previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è il primo atto notificato al contribuente e non è preceduta da un valido atto impositivo, deve essere motivata in modo completo come un vero atto di imposizione, indicando presupposti, annualità, criteri, parametri e modalità di calcolo della somma richiesta.
  • La semplice indicazione della causale, dell'importo e degli immobili interessati non è necessariamente sufficiente se non consente al contribuente di ricostruire la pretesa e di contestarla efficacemente.
  • Il contribuente non può essere obbligato a cercare autonomamente su internet il piano di classifica o altri elementi essenziali dell'imposizione: tali dati devono risultare dall'atto notificato oppure da un atto presupposto già validamente notificato.
  • Una comunicazione informale o una raccomandata precedente, non avente natura di atto impositivo e non contenente tutti gli elementi della pretesa, non sostituisce la motivazione della cartella.
  • L'omessa indicazione delle annualità arretrate può incidere concretamente sul diritto di difesa, perché impedisce di verificare e contestare tempestivamente decadenza, prescrizione e correttezza degli importi.
  • Quando il vizio riguarda la motivazione propria della cartella, il concessionario della riscossione può essere considerato legittimato passivo, anche se la responsabilità sostanziale dell'imposizione resta dell'ente impositore.

Testo integrale

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