Sentenza del 15/04/2019 n. 679 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Cartella di pagamento - Assenza di atti precedenti notificati al contribuente - Mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa fatta valere - Nullità della cartella - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato le cartelle relative ai contributi consortili degli anni 2012 e 2013, deducendo l'omessa notifica di precedenti atti impositivi e il difetto di motivazione. Poiché le cartelle costituivano il primo atto con cui la pretesa tributaria veniva resa nota, esse avrebbero dovuto indicare in modo completo le ragioni di fatto e di diritto della debenza, il piano di classifica applicato, gli indici, le modalità di calcolo e le annualità comprese nell'importo richiesto. Il contribuente ha inoltre lamentato l'impossibilità di verificare eventuali decadenze o prescrizioni, soprattutto rispetto agli arretrati compresi nella cartella del 2012.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato entrambe le cartelle. Ha ritenuto irrilevante la possibilità di reperire il piano di classifica tramite il web o di ricavare informazioni da una precedente raccomandata, poiché la cartella, in assenza di un precedente atto impositivo notificato, deve contenere autonomamente tutti gli elementi necessari per comprendere la pretesa e predisporre la difesa. La cartella del 2012 non indicava adeguatamente le cinque annualità arretrate, il piano di classifica, gli indici e le modalità di calcolo; quella del 2013 riportava soltanto un elenco di immobili, senza gli elementi essenziali della pretesa. Il Consorzio è stato condannato a rifondere al contribuente le spese di entrambi i gradi, liquidate in 1.000 euro per ciascun grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 22 del D.Lgs. 546/1992
La costituzione in giudizio dell'appellante è stata ritenuta tempestiva, essendo avvenuta entro il termine previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è il primo atto notificato al contribuente e non è preceduta da un valido atto impositivo, deve essere motivata in modo completo come un vero atto di imposizione, indicando presupposti, annualità, criteri, parametri e modalità di calcolo della somma richiesta.
- La semplice indicazione della causale, dell'importo e degli immobili interessati non è necessariamente sufficiente se non consente al contribuente di ricostruire la pretesa e di contestarla efficacemente.
- Il contribuente non può essere obbligato a cercare autonomamente su internet il piano di classifica o altri elementi essenziali dell'imposizione: tali dati devono risultare dall'atto notificato oppure da un atto presupposto già validamente notificato.
- Una comunicazione informale o una raccomandata precedente, non avente natura di atto impositivo e non contenente tutti gli elementi della pretesa, non sostituisce la motivazione della cartella.
- L'omessa indicazione delle annualità arretrate può incidere concretamente sul diritto di difesa, perché impedisce di verificare e contestare tempestivamente decadenza, prescrizione e correttezza degli importi.
- Quando il vizio riguarda la motivazione propria della cartella, il concessionario della riscossione può essere considerato legittimato passivo, anche se la responsabilità sostanziale dell'imposizione resta dell'ente impositore.
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