Sentenza del 15/04/2019 n. 677 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Immobili rurali - Variazione catastale con dichiarazione di ruralità - Efficacia retroattiva per i cinque periodi di imposta precedenti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2007, sostenendo che gli immobili fossero rurali e strumentali all'attività agricola esercitata. Ha inoltre dedotto di aver presentato, il 10 ottobre 2011, domanda di variazione catastale per l'attribuzione della categoria D/10, con successivo riconoscimento della ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio. La Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 102/2013, qualificato come norma di interpretazione autentica, secondo cui la variazione catastale produce effetti retroattivi fino al quinto anno d'imposta antecedente la domanda. Per le annualità 2003-2005, ulteriormente anteriori al quinquennio, è stato riconosciuto il valore vincolante del precedente giudicato tra le medesime parti, che aveva già accertato la strumentalità degli immobili rispetto all'attività agricola.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione processuale della Curatela del fallimento di Viareggio Patrimonio, poiché costituita senza la necessaria autorizzazione del Giudice Delegato. Nel merito ha accolto l'appello della contribuente e annullato tutti gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2007. Gli anni 2006-2007 sono risultati coperti dalla retroattività quinquennale della domanda di variazione catastale, mentre per gli anni 2003-2005 ha operato il giudicato esterno sulla ruralità e strumentalità degli immobili. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 5-ter, D.L. 102/2013
Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda
La disposizione è stata interpretata come norma di interpretazione autentica. Pertanto, la domanda di variazione catastale finalizzata al riconoscimento della ruralità, se accolta e annotata catastalmente, produce effetti retroattivi per i cinque periodi d'imposta precedenti alla sua presentazione.
Art. 13, comma 14-bis, D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011
La norma disciplina gli effetti delle domande di variazione catastale relative agli immobili rurali, nel quadro normativo integrato dalla successiva norma interpretativa dell'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 102/2013.
Art. 7, comma 2-bis, D.L. 70/2011, convertito dalla Legge 106/2011
Costituisce la base normativa per la presentazione della domanda di variazione catastale volta all'attribuzione della categoria catastale D/10 o al riconoscimento della ruralità dell'immobile.
Art. 9, D.L. 557/1993, convertito dalla Legge 133/1994
Individua i requisiti per il riconoscimento della ruralità degli immobili, compresa la strumentalità dei fabbricati rispetto all'attività agricola.
Art. 2135 del Codice civile
È richiamato per identificare le attività agricole rispetto alle quali gli immobili possono assumere natura strumentale e, conseguentemente, beneficiare del riconoscimento della ruralità.
Art. 25, n. 6, R.D. 267/1942
Richiede l'autorizzazione del Giudice Delegato per la costituzione del curatore fallimentare in giudizio. In assenza di tale autorizzazione, il curatore è privo di legittimazione processuale.
Cass. Civ., Sez. Tributaria, sentenza n. 943/2016
Il giudicato esterno può operare anche nel processo tributario quando riguarda un elemento costitutivo stabile e permanente del rapporto d'imposta, nonostante il principio dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta.
Massime di principio
- Quando una domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità viene accolta e l'annotazione viene inserita negli atti catastali, gli effetti fiscali possono retroagire ai cinque periodi d'imposta precedenti alla domanda, secondo la disciplina applicabile.
- La retroattività quinquennale non copre automaticamente annualità anteriori; tuttavia, tali annualità possono essere tutelate da un precedente giudicato passato in giudicato che abbia accertato un requisito stabile, come la ruralità o la strumentalità dell'immobile.
- Nel contenzioso tributario, il giudicato esterno può vincolare il giudice in procedimenti relativi ad altri periodi d'imposta quando il fatto accertato ha natura permanente e costituisce una premessa logica comune alle controversie.
- Per ottenere il beneficio fiscale non è sufficiente sostenere genericamente che l'immobile è rurale: è necessario dimostrare sia la destinazione strumentale all'attività agricola sia il riconoscimento catastale o un valido precedente giudiziale.
- Gli atti processuali del curatore fallimentare richiedono, per ciascun grado di giudizio, la specifica autorizzazione del Giudice Delegato; in mancanza, può essere dichiarato il difetto di legittimazione processuale.
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