Cassazione Penale, Sentenza n. 29353/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata impropria. Deduce: (1) vizio di motivazione e insufficiente prova dell'elemento materiale, sostenendo che al momento del controllo possedeva merce acquistata altrove e che non vi fu percezione diretta dell'impossessamento; il codice a barre sui beni restituiti non dimostrerebbe l'effettiva sottrazione dal Penny Market; (2) violazione di legge per il riconoscimento della recidiva reiterata, contestando l'applicazione di tale aggravante nonostante non sia stata precedentemente dichiarata la recidiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il gravame generico e non confrontato con la motivazione d'appello: la corte territoriale e il giudice di primo grado avevano valorizzato la testimonianza degli addetti alla vigilanza secondo cui l'imputato e il coimputato avevano lanciato la merce sottratta gridando che era loro; inoltre la lettura del codice a barre sulla merce recuperata aveva accertato che i beni erano venduti in quel supermercato. Pertanto la prova dell'impossessamento è stata ritenuta comunque raggiunta anche in assenza di osservazione diretta. Sul secondo motivo la censura è inammissibile per mancata deduzione in appello; inoltre, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite del 30/03/2023, la Corte ha confermato che ai fini della recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 c.p. è sufficiente che al momento del reato l'imputato risultasse gravato da più condanne definitive per reati indicativi di maggiore pericolosità sociale, purché motivato adeguatamente, anche senza una precedente dichiarazione formale di recidiva. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, codice penale
art. 99 comma 4 cod. pen.
La Corte interpreta che per il riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente la presenza, al momento del reato, di più condanne definitive per reati che esprimono maggiore pericolosità sociale, con adeguata motivazione, anche in assenza di una precedente dichiarazione formale di recidiva
Sentenza Sezioni Unite, 30/03/2023 (giurisprudenza)
sentenza Sezioni Unite 30/3/2023 (riferimento provvisorio nel testo)
La sentenza delle Sezioni Unite risolve il contrasto giurisprudenziale riconoscendo la possibilità di applicare la recidiva reiterata sulla base di plurime condanne definitive e della loro concreta rilevanza in termini di pericolosità sociale, senza necessità di una precedente dichiarazione di recidiva
Massime di principio
- La prova dell'impossessamento di beni sottratti può essere anche indiretta: testimonianze attendibili e elementi materiali (es. codice a barre che collega i prodotti al punto vendita) possono supplire all'assenza di osservazione diretta del momento della sottrazione
- Un motivo di cassazione o ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata può essere dichiarato generico e quindi inammissibile
- Questioni non sollevate nell'atto di appello sono, di norma, inammissibili in sede di legittimità se non adeguatamente dedotte nei gradi precedenti
- La recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99 c.4 c.p. può essere riconosciuta se, al momento del reato, l'imputato ha più condanne definitive che dimostrano una maggiore pericolosità sociale, purché il giudice fornisca specifica e adeguata motivazione; non è indispensabile una precedente formale dichiarazione di recidiva
- In procedimenti per reati patrimoniali come la rapina impropria, la condotta ostile verso gli addetti alla vigilanza (es. lancio della merce, dichiarazioni di proprietà) costituisce elemento probatorio rilevante per accertare l'impossessamento illecito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29231/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29291/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29292/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29293/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29294/2023 del 06/07/2023
- Sentenza penale · 6 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29295/2023 del 06/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →